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Calcolo contributi figurativi

Per il calcolo dei contributi figurativi occorre far riferimento alla disciplina contenuta nell’art.8 della legge n.155 del 23 aprile 1981.

Tale norma, in particolare, stabilisce che il valore retributivo da considerare in relazione ai periodi riconosciuti figurativamente èdeterminato sulla base della media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di lavoro nell’anno solare in cui si collocano i periodi figurativi oppure, nell’anno di decorrenza della pensione, nel periodo compreso fino alla data di decorrenza della pensione stessa.

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Sempre ai fini del calcolo, dalle retribuzioni prese in considerazione per la determinazione della media devono essere escluse quelle percepite in misura ridotta per uno degli eventi che, in base a quanto stabilito dalla legge, danno diritto all’accredito di contributi figurativi o a trattamenti di integrazione salariale.

Nel caso in cui nell’anno da prendere in considerazione il lavoratore non abbia ricevuto alcuna retribuzione in costanza di lavoro deve essere presa in considerazione quella percepita nell’anno immediatamente precedente.

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In relazione ai periodi antecedenti all’iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria, il valore retributivo da prendere in considerazione èdeterminato facendo riferimento alla retribuzione percepita nell’anno solare in cui ha avuto inizio l’assicurazione.

La norma contempla inoltre l’obbligo del datore di lavoro di fornire tutti i dati necessari per il calcolo dei valori retributivi secondo i criteri e le modalità  stabilite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.