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Superficie dei locali adibiti a negozio

centro-commerciale

La legge sul commercio definisce esercizi di vicinato i locali commerciali la cui superficie non supera i 150 metri quadrati, o 250 se la popolazione del Comune supera i diecimila abitanti. I medi esercizi commerciali, invece, superano le soglie indicate fino ad attestarsi ad un massimo, rispettivamente, di 1.500 e 2.500 metri quadrati. Se invece si superano anche questi limiti, si parlerà  di grande struttura di vendita.

Per calcolare la superficie deve farsi riferimento alle aree dove effettivamente viene esercitato il commercio ai terzi, escludendo quindi depositi, uffici, parcheggi o spazi di altro genere.


Se per aprire un esercizio di vicinato èsufficiente una dichiarazione preventiva al Comune e il silenzio-assenso di quest’ultimo nei trenta giorni successivi, per le medie strutture di vendita ènecessaria un’autorizzazione del Comune, che va richiesta dall’aspirante imprenditore. Se comunque il Comune non ha dato risposta entro novanta giorni, l’autorizzazione s’intende concessa.


Per le grandi strutture, infine, èugualmente necessaria un’autorizzazione, ma la procedura èpi๠complessa. Occorre, infatti, che sulla decisione deliberi una conferenza di servizi, cui partecipino un rappresentante della Regione, uno della Provincia e uno del Comune. La delibera èpresa a maggioranza, ma il consenso del rappresentante regionale ècomunque inderogabile. Il silenzio-assenso non èprevisto.

Alla conferenza partecipano anche, con diritto di intervento ma senza possibilità  di voto, anche i rappresentanti dei Comuni confinanti e delle associazioni di categoria.
Lo scopo di tali differenziate procedure èvidente: se il piccolo negozio di quartiere èuna ricchezza da tutelare con procedure semplificate al massimo, il grosso esercente puಠavere un impatto significativo e non sempre positivo sull’economia del territorio e dunque la sua posizione va valutata con la dovuta attenzione.