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Attività  abusiva in caso di locali irregolari

Per il legittimo esercizio di un’attività  commerciale ènecessaria, per tutta la durata di svolgimento della stessa, la disponibilità  giuridica e la regolarità  urbanistico-edilizia dei locali in cui viene esercitata l’attività  stessa.

Questo vale sempre ma soprattutto nei casi in cui l’attività  commerciale comporti la somministrazione di alimenti e bevande, come avviene nel caso di un agriturismo. Pertanto l’attività  svolta in assenza dei requisiti sopra descritti èda intendersi abusiva e si configura legittimo l’ordine di cessazione dell’attività  pronunciato dal Comune.


A stabilirlo èstata la quinta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza del 5 novembre 2012 n. 5590, con la quale èstato giudicato corretto il comportamento del Comune che ha ordinato la cessazione dell’attività  abusiva di agriturismo a fronte della non regolarità  dei manufatti realizzati nell’area del compendio aziendale e della impossibilità  di rilascio dell’autorizzazione sanitaria in relazione ai locali.

Tale diniego deve infatti ritenersi legittimo qualora sia fondato su concrete circostanze che determinano l’abusività  e/o la non regolarità  delle opere edilizie in questione in base a quelle che sono le norme urbanistiche. Nel caso di specie, in particolare, il provvedimento inibitorio del Comune èrisultato ineccepibile a fronte della evidente e incontroversa mancanza di conformità  urbanistica-edilizia del compendio aziendale.

In materia di agriturismo, ricordiamo, vi èuna disciplina legislativa statale e regionale particolarmente rigorosa in quanto finalizzata a preservare la specificità  del settore a e la genuinità  dei prodotti di cui èpossibile fruire all’interno dell’azienda.