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Novità  sulle liti tributarie. I chiarimenti del fisco

La dichiarazione precompilata èinnovativa ma ha portato dei problemi a chi si doveva occupare della compilazione e dell’invio. Errori fisiologici legati alla novità  normativa. Comunque i Caf e gli intermediari hanno ottenuto di recente un chiarimento. 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 34/E ha precisato quanto segue:

E cosà¬, sotto i 30 euro, in ossequio alle disposizioni finalizzate a gestire le procedure di accertamento e riscossione di crediti di modesta entità , èindenne da attività  di recupero l’apposizione – da parte del Caf – del visto di conformità  su dichiarazione infedele, a prescindere dall’anno d’imposta in “osservazione”. Vale a dire: l’attuale limite di “sbarramento”, fissato a 30 euro dal 1° luglio 2012, per le attività  di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione dei crediti tributari, erariali e regionali, si applica anche alle violazioni relative al rilascio del visto di conformità  commesse prima di quella data.

Con l’avvento del 730 precompilato, sul fronte della responsabilità , chi presta assistenza fiscale prende il posto dell’assistito, anche in caso di 730 “ordinario”.
Come già  chiarito con la circolare 11/2015, il Caf o il professionista che presenta tempestivamente la dichiarazione dell’assistito e, successivamente, entro il 10 novembre, la corregge con un 730 rettificativo, ètenuto a pagare la sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente, ridotta ad un ottavo (in applicazione della disciplina del ravvedimento operoso), se il versamento èffettuato entro la stessa data del 10 novembre.
Quando invece il 730 èpresentato oltre la scadenza del 7 luglio (salvo eventuali proroghe) ed èpoi rettificato entro il 10 novembre, oltre alla sanzione per la tardività  èdovuta anche quella per visto infedele.

La circolare, infine, precisa che la proroga al 23 luglio, concessa quest’anno per far fronte alle difficoltà  sopraggiunte a seguito dell’introduzione della precompilata e del nuovo ruolo assunto dagli intermediari, vale anche per la regolarizzazione della tardiva presentazione dei 730: quella data, pertanto, rappresenta il giorno dal quale decorre la tardività .