L’ICI è l’Imposta Comunale sugli Immobili. Nata nel 1993, costituisce la principale entrata tributaria dei Comuni, sebbene la recente..

Poiché è un tributo col quale tutti i cittadini hanno a che fare, è bene fornire un quadro dettagliato sulle sue caratteristiche e il suo funzionamento, sebbene sia probabile che il futuro federalismo fiscale ne modificherà prossimamente l’assetto.
Innanzitutto, è utile precisare che si parla di “imposta comunale†perché il ricavato, appunto, va ai Comuni, ma si tratta nella sostanza di un tributo statale, giacché è regolato da legge dello Stato (D.Lgs. 504/1992). I Comuni, infatti, intervengono solo su questioni applicative di dettaglio, come l’esatto ammontare dell’aliquota e la facoltà d’introdurre ipotesi di esenzione o agevolazione.
Con “immobile†si fa riferimento a due categorie: terreni e fabbricati. I soggetti passivi dell’ICI sono dunque i proprietari di terreni e fabbricati situati nel territorio italiano.
Il riferimento ai proprietari richiede alcune specificazioni. Innanzitutto, se il bene è in comproprietà , l’ICI è dovuta da ciascun comproprietario in proporzione alla percentuale di titolarità . In caso di usufrutto, il soggetto passivo non è il nudo proprietario bensì l’usufruttuario. In caso di locazione, leasing e concessione, il debitore è rispettivamente il proprietario, il conduttore e il concessionario.
Se poi la titolarità si è modificata nel corso dell’anno (come nei casi di compravendita, successione ecc.), ogni soggetto interessato è debitore dell’ICI in proporzione al periodo che lo riguarda, arrotondando per mese.
Perciò, se Tizio vende il suo appartamento a Caio con atto del 7 aprile, Tizio è debitore dell’ICI per 3/12 e Caio per 9/12, in quanto, arrotondando per mese, aprile è attribuito integralmente all’acquirente.