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Comunicazione dati IVA, scadenza il 2 marzo. Chi deve presentarla?

Entro il 2 marzo, i soggetti IVA sono tenuti alla presentazione della Comunicazione dati IVA. Chi sono i soggetti tenuti a questo adempimento e quali quelli esonerati? Di seguito le informazioni sulle modalità  di presentazione del documento e le sanzioni previste per chi non fa il suo dovere. 

Il 28 febbraio di ogni anno i soggetti possessori di Partita IVA devono presentare la Comunicazione dati IVA. Per il 2015 siccome il 28 febbraio cade di sabato, la scadenza slitta al lunedଠsuccessivo, il 2 marzo 2015.

Chi èsonerato da questo adempimento?

Non tutte le partite IVA devono presentare la comunicazione dati entro il termine del 2 marzo. Per esempio coloro che presentano a febbraio la dichiarazione IVA autonoma, possono considerarsi esonerati dall’obbligo in questione. Sono inoltre esonerati:

  • i comuni;
  • i consorzi tra enti locali;
  • le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi;
  • le comunità  montane;
  • le province e le regioni;
  • gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali;
  • gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività  previdenziali e assistenziali;
  • i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
  • le persone fisiche che nel 2014 hanno avuto un volume d’affari pari o inferiore a 25.000 euro nonostante siano tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale. Per i soggetti che adottano il regime contabile agevolato il limite per l’esonero dalla Comunicazione dati Iva èfissato a 25.822,84 €;
  • contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi
  • come già  chiarito in precedenza, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 28 febbraio.

Chi ètenuto a presentare la comunicazione?

Sono tenuti a presentare la comunicazione dati IVA tutti i titolari di partita IVA ad eccezione di:

  • I contribuenti che nel 2014 hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72;
  • i contribuenti che nel 2014 hanno effettuato soltanto operazioni esenti;ancorchè siano tenuti alla presentazione del modello IVA 2015 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Sono tenuti alla comunicazione invece i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l’IVA deve essere versata dall’acquirente;
  • i produttori agricoli che nel 2014 hanno realizzato un volume d’affari pari o inferiore a 7.000 Euro, soggetti al regime di esonero in base all’ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
  • gli esercenti attività  di intrattenimento, organizzazione giochi, ed altre attività  di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e che nel 2014 non hanno esercitato altra attività  rilevante ai fini IVA;
  • i soggetti passivi UE che nel 2014 hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’IVA;
  • i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella Legge n. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) e risultano dunque esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività  commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità  europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.