
Per questo motivo, dunque, èscluso che nel corso di questo periodo il lavoratore possa intraprendere una nuova attività  lavorativa, in quanto se cosà ¬ fosse avrebbe sottratto del tempo alle cure del bambino, motivo per il quale gli èstato concesso il periodo di congedo.
Un ulteriore conferma èarrivata dall’Inps che alcuni mesi fa èintervenuto sulla questione chiarendo che nel caso in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività  lavorativa nel corso del periodo di congedo parentale viene meno il diritto a ricevere la relativa indennità  . Non solo, in questo caso il lavoratore èanche obbligato a restituire all’istituto di previdenza la cifra già  ricevuta a titolo di indennità  di congedo parentale.
L’ipotesi di incompatibilità  figura anche nel caso in cui il lavoratore intraprenda una nuova attività  durante il periodo di congedo parentale non indennizzato per via del superamento dei limiti temporali o reddituali previsti dalla legge. In questo caso, infatti, il rischio èquello di perdere la copertura figurativa in relazione ai periodi di congedo impropriamente utilizzati.
L’Inps, tuttavia, ha chiarito che l’ipotesi di incompatibilità  non figura nel caso in cui il lavoratore svolga pià ¹ lavori a tempo parziale e il congedo parentale sia stato richiesto soltanto per uno di questi.