
Il Ministero ha infatti precisato che lo scopo della nuova norma èquello di ampliare fin dal subito la possibilità  di accesso dei giovani al mondo del lavoro, per cui deve intendersi valida anche in relazione ai tirocini già  iniziati.
In caso contrario, ossia nel caso in cui la norma venisse interpretata in maniera tale da escludere i tirocini già  iniziati alla data di entrata in vigore della norma, verrebbe violato l’art. 3 della Costituzione in quanto avrebbe luogo una palese disparità  di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, in quanto verrebbero penalizzati coloro che hanno iniziato la pratica professionale prima dell’entrata in vigore della norma.
La norma, ricordiamo, prevede che il tirocinio non puà ² avere una durata superiore ai 18 mesi, inoltre puà ² essere svolto in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. La disposizione non si applica alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.