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Sanzioni per assenza visita medica di controllo

L’indennità  di malattia Inps prevede che nel corso del periodo di malattia il lavoratore debba rimanere presso il proprio domicilio o presso altro luogo indicato nel certificato di malattia nelle fasce orarie prestabilite (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) e che non possa rifiutarsi di sottoporsi alla visita medica di controllo.

Nel caso di assenza senza giustificato motivo o di rifiuto a sottoporsi alla visita medica, cosଠcome pure nel caso in cui l’indicazione del domicilio o di altro luogo di reperibilità  sia errata o incompleta, saranno applicate delle sanzioni di entità  variabile a seconda dei casi.


In caso di prima assenza èprevista la perdita dell’intera indennità  di malattia inerente ai primi 10 giorni di prognosi (a partire dal primo giorno di prognosi e non di indennizzo), prendendo in considerazione anche le domeniche e i festivi.

In caso di seconda assenza l’indennità  di malattia verrà  corrisposta al 50% per i successivi giorni di prognosi oppure fino alla successiva visita effettuata in maniera regolare, che puಠessere sia la la visita medica domiciliare che la visita ambulatoriale fissata presso l’ambulatorio ASL o INPS.

La terza assenza comporta invece la perdita totale dell’indennità  di malattia per i successivi giorni di prognosi, oppure fino alla successiva visita medica regolare.

Se per la stessa malattia ci sono pi๠assenza ingiustificate si applicano le sanzioni previste per ciascuna assenza.