NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 abrogata dal D. Leg.vo 26 marzo 2001, n. 151 Legge 8 marzo 2000 n. 53.

Scarica il modulo per l’astensione dal lavoro quando la maternità è a rischio:

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ASTENSIONE OBBLIGATORIA:

La lavoratrice madre ha ill diritto e dovere di usufruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro due mesi prima del parto e tre mesi dopo, il trattamento economico è stabilito in base ai CCNL di categoria.

La lavoratrice in stato di gravidanza può optare per lavorare fino ad un mese prima del parto e ad astenersi fino ai quattro mesi dopo, in questo caso la stessa deve fare certificare da un medico specialista le sue buone condizioni di salute e che la sua prosecuzione al lavoro non sia pregiudizievole al suo stato di gravidanza.




L’astensione dal lavoro dopo il parto può essere usufruita dal padre, qualora il bambino venga a lui affidato oppure per grave malattia della madre.

La lavoratrice, entro il 7° mese di gravidanza, deve comunicare il suo stato al datore di lavoro e all’INPS (se lavoratrice nel privato) ed entro trenta giorni dal parto deve comunicare la data della nascita del figlio (va bene anche l’autocertificazione).

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l’orario di lavoro.

Per la fruizione dei permessi di cui al comma 1 le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita istanza e successivamente presentano la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’orario di effettuazione degli esami.

Prima dell’inizio dell’astensione obbligatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS (o all’Ente presso cui è assicurata) i seguenti documenti:

- la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, come prevista dall’articolo 15 della legge n.1204/71 e successive modificazioni.

- Il certificato medico di gravidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL indicante, fra l’altro, il mese di gestazione (alla data della visita) e la data presunta del parto.

ASTENSIONE ANTICIPATA OBBLIGATORIA:

L’astensione obbligatoria anticipata può essere richiesta con specifica domanda nei seguenti casi:

a) lavoratrice che si trova in stato di gravidanza a rischio, ovvero nel caso di complicanze della gestazione;

b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della lavoratrice madre e del bambino (es. colorificio, essere adibita alla lavorazione di prodotti con sostanze chimiche, etc…);

c) lavoratrice madre che svolge lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni (es. tecnico di radiologia, psichiatra, infermiera in determinati reparti, etc…)., questa forma di astensione può protrarsi fino al 7°mese dopo il parto.

PROCEDURA ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITA’ A RISCHIO:

LETTERA a)
La lavoratrice che intende usufruire dell’astensione anticipata per maternità deve formulare istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente (ove risiede la lavoratrice), (presso questo ufficio si potranno trovare i modelli già prestampati).

La lavoratrice deve allegare alla domanda certificato medico, rilasciato da uno specialista dell’A.S.L., l’istanza dovrà essere corredata dalle generalità dell’interessata, la data presunta del parto, il mese di gravidanza, la motivazione (diagnosi) attestante lo stato di rischio e il periodo esatto di astensione anticipata che intende usufruire (prognosi del medico), la denominazione esatta e la sede dell’azienda dove presta l’attività lavorativa.

La Direzione Provinciale del Lavoro, emanerà provvedimento di autorizzazione entro 7 giorni dall’istanza completa della lavoratrice (se entro 7 gg la lavoratrice madre non avrà ricevuto alcun provvedimento dalla DPL la richiesta si intenderà accolta).

PROCEDURA PER ASTENSIONE ANTICIPATA LETTERE b) e c)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.leg.vo 26/03/2001 n. 151

Misure per la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere, in allattamento.

Legge n. 53/2000: Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
Circolare Ministero del lavoro n.43/2000.

Lavoratrici madri: flessibilità dell’astensione obbligatoria.

Per particolari condizioni ambientali sul posto di lavoro, pregiudicanti per la salute della madre e del bambino, la richiesta di astensione dal lavoro deve essere presentata dal datore di lavoro, una volta verificata, in base al documento di valutazione dei rischi e previo parere del medico competente e del RSSL, l’impossibilità di ricollocare la lavoratrice all’interno della struttura aziendale.

La Direzione Provinciale del Lavoro può svolgere i dovuti controlli o delegare l’ASL per gli accertamenti di carattere sanitario.

La lavoratrice madre verrà autorizzata ad astenersi dal lavoro fino al 7° mese dopo il parto, qualora dopo il 3° mese sussistano le stesse condizioni che hanno comportato l’astensione anticipata con lettere b) e c).

DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI

Dall’inizio della gestazione e fino all’anno compiuto del bambino, vige il divieto assoluto di licenziare la lavoratrice madre, tranne nei seguenti casi:

- licenziamento per giusta causa;
- cessazione di attività dell’azienda;
- risoluzione del rapporto di lavoro per scadenza del termine.

La lavoratrice può rassegnare le proprie dimissioni, ma dovrà convalidarle presso la Direzione Provinciale del Lavoro.

LAVORATRICI MADRI CON CONTRATTO A TERMINE

Alla lavoratrici a tempo determinato, l’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria compete solo nel caso in cui l’interessata entri in astensione entro il 60° giorno dalla data di cessazione del rapporto a termine.

La lavoratrice potrà inoltrare domanda presso l’INPS competente.

L’astensione facoltativa spetta solo se il rapporto di lavoro è ancora in atto e cessa con la conclusione della attività.





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