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Scadenza versamento cedolare secca 2 dicembre 2013

Foto | Sandra Mu/Getty Images News/Getty Images

Si avvicina il termine ultimo per provvedere al versamento dell’acconto per l’anno 2013 dell’imposta sostitutiva della cedolare secca sugli affitti. Tutti coloro che sono soggetti ad adempiere a questa scadenza fiscale saranno infatti chiamati a provvedere al versamento entro il prossimo 2 dicembre 2013. Il pagamento avverrà , come sempre nel caso dei tributi, per mezzo di un modello F24.

In particolare dovranno provvedere al versamento i seguenti soggetti:

  • locatori
  • persone fisiche
  • titolari del diritto di proprietà 
  • titolari di altro diritto reale di godimento su unità  immobiliari abitative locate per finalità  abitative

Gli ultimi citati sono chiamati ad adempiere al versamento dell’acconto 2013 in quanto hanno esercitato l’opzione per il regime della cedolare secca.

La cedolare secca sulle locazioni, ricordiamo, rappresenta un’imposta che sostituisce quelle ordinariamente dovute sulle locazioni, ovvero:

  • Irpef
  • addizionali sul reddito degli affitti
  • imposta di registro
  • imposta di bollo alla registrazione

Per quanto riguarda la determinazione dell’importo della cedolare secca esiste un preciso metodo di calcolo. Nel dettaglio la cedolare secca viene conteggiata applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. A partire da questo nuovo anno di imposta èstato introdotto una nuova aliquota, che in realtà  èstata ridotta. Adesso si attesta esattamente al 15% per tutti i casi che vedono in vigore dei contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità  abitative e nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe. (

Il termine ultimo per provvedere al versamento della seconda rata, oppure della rata unica, della cedolare secca sarà  il prossimo 2 dicembre 2013. I contribuenti hanno infatti potuto optare per effettuare un versamento suddiviso in due rate o unica.

Il pagamento dovrà  avvenire per mezzo dell’apposito modello F24, per cui dovranno essere utilizzati dei precisi codici tributo stabiliti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In particolare saranno questi i codici tributo da utilizzare:

  •  1841, imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nonchè delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – art. 3, d.lgs. n. 23/2011 – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
  • 1840, imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – art. 3, d.lgs. n. 23/2011 – acconto prima rata
  • 1842, imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonchè delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – art. 3, d.lgs. n. 23/2011 – saldo

Foto | Sandra Mu/Getty Images News/Getty Images