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Tassa immobili e attività  finanziarie all’estero manovra Monti

Tra le modifiche apportate alla manovra Monti salva Italia figura un alleggerimento dell’Imu a favore delle famiglie con figli, un innalzamento a 1.400 euro del limite previsto per l’indicizzazione delle pensioni al 100% e una riduzione delle quote di trattamento di 1 punto percentuale anzichè di 2 per chi andrà  in pensione prima dei 62 anni.

I costi di tali modifiche, che puntano a rendere “pi๠equa” la manovra, vengono perಠcompensati mediante un inasprimento di altre misure.

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI MANOVRA MONTI

Tra queste figura l’estensione dell’obbligo di pagamento dell’Imu anche per gli immobili detenuti all’estero. Già  a partire dal 2011, infatti, gli italiani proprietari di immobili fuori dai confini nazionali dovranno versare all’erario un’imposta pari allo 0,76% del valore degli immobili, determinato con riferimento al prezzo d’acquisto indicato sull’atto o, in mancanza, dal valore di mercato determinato facendo riferimento al luogo in cui èsituato l’immobile.

CALCOLO IMU

Per evitare che il soggetto si trovi a dover pagare una doppia imposta, ossia nel caso in cui una simile forma di tassazione sia già  prevista dal paese in cui èsituato l’immobile, viene riconosciuto al soggetto un credito d’imposta pari a eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l’immobile. In base alle prime stime, l’estensione dell’Imu agli immobili situati all’estero farà  confluire nelle casse dello Stato 98,4 milioni di euro nei prossimi tre anni.

Oltre che per gli immobili detenuti all’estero, la manovra prevede una tassazione anche per le attività  finanziarie detenute all’estero, pari all’1 per mille per il 2012 e all’1,5 per mille per il 2013. Tale prelievo verrà  applicato al valore di mercato rilevato al termine di ogni anno solare utilizzando la documentazione dell’intermediario estero o, in assenza di questa, il valore nominale. Anche in questo caso, per evitare il versamento di una doppia imposta, èprevisto il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’eventuale patrimoniale versata all’estero.