Home » Conservazione, sospensione e perdita della disoccupazione

Conservazione, sospensione e perdita della disoccupazione

Un lavoratore che percepisca un assegno di disoccupazione puಠlavorare conservando il sussidio ma non deve andare oltre i palette previsti dalla legge. Ecco come funziona la conservazione, la sospensione o la perdita dello stato di disoccupazione. La risposta ad un nostro lettore. 

Un nostro lettore, commentando un vecchio articolo dedicato a “Disoccupazione e prestazione occasionale“, ci chiede:

Salve, io percepisco disoccupazione e la percepirಠfino ad agosto. Ma dopo aver fatto un corso in un assicurazione, mi hanno proposto di firmare un contratto di collaborazione. Firmando questo contratto andrei a perdere la disoccupazione? Esiste un limite massimo di reddito annuo che posso percepire senza perdere il sussidio?

La risposta ètutta nella normativa che spiega come quando si conserva, quando si sospende e quando si perde lo stato di disoccupazione.

La conservazione della disoccupazione

Per confermare e conservare lo stato di disocupazione bisogna non avere un lavoro e presentarsi al Centro per l’impiego e nel caso in cui non ci siano ricerche attive di lavoro e formazione con il CPI dopo 6 mesi, confermare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità .

I Centri per l’impiego hanno l’obbligo di verificare che i propri utenti mantengano le condizioni necessarie per conservare lo stato di disoccupazione. Da gennaio 2014, per effettuare queste verifiche, sarà  utilizzato il sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie di assunzione.

La sospensione della disoccupazione

Non si perde, inoltre, lo stato di disoccupazione se si fanno esperienze non considerate rapporti di lavoro (tirocini, contratti di lavoro occasionale di tipo accessorio) e se si svolge un’attività  lavorativa subordinata o parasubordinata con reddito annuo inferiore a 8.000 euro o un’attività  autonoma con reddito inferiore a 4.800 euro.

Lo stato di disoccupazione viene sospeso nel caso in cui il lavoratore accetti un’offerta di lavoro subordinato fino a 6 mesi da cui derivi un reddito annuo pari o superiore a 8.000 euro. L’anzianità  nello stato di disoccupazione riprende a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

La perdita della disoccupazione

Tutte le altre attività  di lavoro autonome o parasubordinate che determinino un reddito superiore a quello previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (8.000 euro per le attività  parasubordinate, 4.800 per il lavoro autonomo) fanno decadere tale stato, indipendentemente dalla loro durata.

Un disoccupato perde lo stato di disoccupazione anche nei casi di seguito elencati.

  • se non risponde, senza giustificazione, alla convocazione del Centro per l’impiego;
  • se rifiuta, senza giustificazione, una congrua offerta di lavoro da parte del Centro per l’impiego;
  • se non rispetta gli accordi presi con il Centro per l’Impiego;
  • se viene assunto con un contratto a tempo indeterminato o con un contratto a tempo determinato di pi๠di 6 mesi che prevedano un reddito annuo di oltre 8.000 euro;
  • se intraprende un’attività  di lavoro parasubordinata di qualsiasi durata, da cui derivi un reddito annuo di oltre 8.000 euro;
  • se intraprende un’attività  di lavoro autonomo di qualsiasi durata da cui derivi un reddito annuo superiore a 4.800 euro.