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Sorveglianza sanitaria lavoro notturno

lavoro notturno

La sorveglianza sanitaria durante l’orario di lavoro notturno èregolata dalla legge in modo stringente, in particolare dal decreto legislativo 66/2003 all’articolo 14, che attribuisce al datore di lavoro l’obbligo di provvedere ai controlli del lavoratore notturno. Con questo termine viene definito il lavoratore che svolge la prestazione durante le ore considerate dai contratti collettivi e dagli accordi nazionali come notturne, cioè un periodo di lavoro di almeno 7 ore, incluso il periodo tra le 24 e le 5, per almeno 80 giorni lavorativi all’anno. La definizione viene data dal testo di legge in materia, il decreto legislativo 66 del 2003 nel suo primo articolo.

Il decreto pone inoltre dei limiti ai tipi di persone impiegabili in questo tipo di lavoro, escludendo le donne in stato di gravidanza, dal momento del suo accertamento fino al compimento di un anno di età  del bambino. E’ molto curata infatti la parte della tutela delle lavoratrici in stato di gravidanza. Sono inoltre esclusi i minori per un periodo di  almeno 12 ore consecutive, tra le 22 e le 6 oppure tra le 23 e le 7.

Il testo di legge attribuisce al datore di lavoro la tutela della sorveglianza sanitaria e della salute dei lavoratori. Lavoro notturno e visite mediche sono infatti particolarmente tutelate dalla legge. Esso èobbligato di provvedere a proprie spese ad effettuare periodici controlli sanitari preventivi dei suoi lavoratori. Tale procedura deve essere effettuata almeno una volta ogni due anni. Deve infatti essere assicurato l’assenza di controindicazioni dovute alla prestazione di lavoro notturna.

Altro obbligo che fa capo al datore di lavoro èla messa in atto di tutti i sistemi di sicurezza per la prevenzione di ogni rischio durante le ore notturne. Devono quindi essere adeguati i servizi e i mezzi di protezione e prevenzione.

Nel caso di violazione di questi obblighi sono previste delle misure penali di restrizione della libertà , sia delle ammende amministrative dall’articolo 14 del testo di legge 66/2003. Il datore di lavoro puಠessere punito nel caso in cui non rispetti l’obbligo di effettuare controlli preventivi e periodici sui proprio lavoratori con l’arresto dai tre ai sei mesi oppure con un’ammenda pecuniaria compresa tra i € 1.549,00 e i € 4.131,00.