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La liquidazione delle società : riparto finale e cancellazione

Il bilancio finale di liquidazione èaccompagnato dal piano di riparto: in esso i liquidatori prevedono come suddividere le somme residue fra i singoli soci.

La ripartizione avviene solitamente in perfetta proporzione di quelli che furono stati i conferimenti iniziali e i successivi apporti, e dunque delle quote di capitale sociale. L’atto costitutivo o lo statuto aziendale, tuttavia, possono prevedere regole di ripartizione differenti.


Il bilancio finale, come il piano di riparto, non devono essere approvati dall’assemblea. Sono invece depositati per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle Imprese, e nei tre mesi successivi ogni socio ha il diritto di proporre contestazione, laddove dovesse ritenere che i suoi diritti fossero stati violati.


In genere, in queste situazioni il tribunale non ha molto da dover valutare: si tratta solo di comprendere se i liquidatori hanno effettuato calcoli corretti o meno. Per questo motivo, anche qualora pi๠soci presentino opposizione, la causa èuna sola e la sentenza ha efficacia erga omnes, e cioènei confronti di chicchessia.
Alla fine, il ricavato èripartito fra i soci secondo quanto stabilito dal piano di riparto finale o, in caso di contestazione, dalla sentenza del tribunale.

A quel punto ai liquidatori rimangono ancora due compiti da portare a termine: innanzitutto, dovranno depositare i libri contabili e sociali presso la Camera di Commercio competente, dove resteranno conservati per dieci anni; in secondo luogo, provvederanno a richiedere la cancellazione della società  dal Registro delle Imprese: èquesto l’atto conclusivo della vita dell’ente.

Cosଠinfatti come essa nacque con l’iscrizione nel Registro, simmetricamente la società  si estingue definitivamente con la cancellazione.