Costi apertura SNC

Abbiamo visto recentemente i costi per aprire una sas. Come sappiamo SAS ed SNC sono società  di persone, la differenza sostanziale sta nel grado di responsabilità  che ogni socio deve avere.

La società  in nome collettivo (SNC) èformata da soci che rispondono illimitatamente anche con risorse proprie ai debiti societari a prescindere dalla percentuale e dal capitale immesso al momento della stipula dell’atto notarile.

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Costi apertura sas

Nonostante la crisi, in Italia si èverificato un sensibile aumento delle partite iva che spesso si traducono in apertura di una nuova impresa che puಠessere anche societaria. Come sappiamo esistono due grandi tipologie di società  e sono società  di persone e società  di capitale. Una nuova impresa in genere parte attraverso la creazione di una società  di persone (SS, SAS ed SNC rispettivamente società  semplice, società  in accomandita semplice e società  nome collettivo) che risulta essere decisamente pi๠conveniente ed economica rispetto alle società  di capitale come ad esempio SRL, SPA, SAPA.

La differenza sostanziale tra SAS ed SNC risiede nella responsabilità  e nei compiti che devono svolgere i soci. Se tutti i soci prendono parte alla vita della nuova società  sarebbe il caso di creare una SNC in cui tutti i soci rispondono illimitatamente anche con patrimonio personale dei debiti dell’azienda.

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Scioglimento e liquidazione della Snc

Perchè una società  in nome collettivo chiuda i battenti, occorra che si susseguano due eventi: il verificarsi di una causa di scioglimento e la liquidazione della società .

La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società  èfallita; il Governo o altra autorità  ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.

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Recesso del socio di SNC e liquidazione della quota

La società  èun contratto (art. 2247 del codice civile) e nei contratti, in generale, non èprevisto il diritto di recesso: non ècioèconsentito a nessun contraente di ritirarsi unilateralmente dall’affare.
Nessun socio di una Snc, dunque, puಠin linea di principio lasciare la società  al suo destino e ritirarsi da un giorno all’altro.

Questo, perà², a meno che non sia lo stesso atto costitutivo a non prevedere diversamente e a lasciare, dunque, che il singolo socio possa recedere in presenza di determinate situazioni o magari anche senza motivo (recesso convenzionale).

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Esclusione del socio in una SNC

Fra le varie situazioni che possono portare la società  in nome collettivo a perdere un componente della compagine sociale, l’esclusione èl’ipotesi pi๠delicata, e puಠdar luogo a pesanti strascichi giudiziari: gli altri aderenti, infatti, nella sostanza cacciano un socio e liquidano la sua quota.

Dobbiamo distinguere nettamente, perà², due fattispecie: l’esclusione di diritto e l’esclusione facoltativa.

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Acquisto e cessione della quota di SNC

Solitamente la società  in nome collettivo mantiene la stessa compagine sociale per l’intera sua esistenza in vita, e i soci resteranno dunque fino alla fine coloro che l’hanno costituita.

Puಠperಠavvenire che un terzo intenda divenire socio in un secondo momento, apportando nuovi conferimenti, o che un vecchio socio intenda lasciare e vendere o donare la propria quota ad un terzo.

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Diritti amministrativi dei soci di SNC

Oltre ai diritti patrimoniali, i soci della società  in nome collettivo godono di alcuni diritti amministrativi garantiti dalla legge (oltre ad eventuali altri previsti dall’atto costitutivo).

Come già  descritto abbondantemente, ogni socio ha in linea teorica il diritto ad amministrare la società  in forma disgiuntiva e a rappresentarla, salvo che l’atto costitutivo non preveda soluzioni differenti.

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Iscrizione al registro delle imprese di una snc

Una volta che l’atto costitutivo èstato stipulato, anche verbalmente o addirittura tacitamente, la società  in nome collettivo ènata e giuridicamente esistente. L’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, infatti, non incide sulla validità  del contratto societario.

Le Snc sono tenute a registrare l’atto costitutivo entro i trenta giorni successivi alla sua stipulazione (ed entro lo stesso termine devono iscrivere ogni successiva modifica), e perchè l’atto sia registrabile occorre che sia redatto in forma pubblica o con scrittura privata autenticata.

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Snc: i rapporti con i terzi

Il diritto dei creditori societari di agire esecutivamente sui beni personali dei soci (sia pure dopo la preventiva escussione del patrimonio sociale) non esaurisce la disciplina dei rapporti della società  in nome collettivo con i terzi.

Va infatti specificato che i nuovi soci della Snc rispondono illimitatamente e solidalmente con gli altri per tutti i debiti pendenti, inclusi quelli sorti prima del loro ingresso in società . Chi invece fuoriesce dalla società  (per cessione della quota o altri motivi) continuerà  a rispondere dei debiti societari sorti fino al momento in cui tale fuoriuscita non èpubblicata sul registro delle imprese.

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Snc: utili, perdite e durata

Gli ultimi due punti da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo non appaiono di fondamentale importanza: in entrambi i casi, infatti, la legge stabilisce cosa fare qualora i soci non determinino espressamente il loro contenuto, cosicchè lecito immaginare che la loro assenza o imprecisione non comporti la nullità  dell’atto costitutivo e dunque della società .

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Snc: i conferimenti e il socio d’opera

Come in ogni società , anche nelle società  in nome collettivo i soci hanno un obbligo fondamentale: i conferimenti. Ognuno di essi, infatti, ètenuto a versare alla società  i mezzi necessari perchè questa possa operare.

I conferimenti possono essere in denaro o in natura: crediti, beni materiali, prestazioni lavorative. Tutti insieme costituiscono il capitale sociale, che rappresenta la prima garanzia a tutela dei creditori della società ; prima ma non unica, giacchè i soci rispondono in via sussidiaria anche con il loro patrimonio personale.

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Amministratore esterno in una SNC

Il codice civile stabilisce che l’atto costitutivo della Snc debba comprendere l’indicazione del nome dei soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società  in nome collettivo.

Un tema su cui perಠda sempre gli studiosi si spaccano la testa èse la società  in nome collettivo (come, d’altronde, la società  semplice) possa avere un amministratore che non sia socio, o magari pi๠di uno: il cosiddetto amministratore esterno.

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Amministrazione della Snc

L’elemento forse pi๠complesso fra quelli da indicare nell’atto costitutivo della società  in nome collettivo riguarda le modalità  di amministrazione dell’ente.

In verità , si tende a ritenere che quest’elemento non sia tutto sommato indispensabile: infatti, èlo stesso codice civile a stabilire quali regole vadano applicate in assenza di decisioni diverse da parte dei soci. àˆ dunque lecito pensare che l’assenza di questo elemento non comporti la nullità  del contratto sociale, considerato che comunque entrerebbero in gioco precise norme di legge.

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