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Impugnazione del licenziamento, la sentenza della Corte di Cassazione

 Impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore: èla sentenza n. 20006/2017 della Corte di Cassazione a segnare un precedente in merito. In sostanza se il lavoratore in seguito al licenziamento, firma il verbale di conciliazione con l’azienda, accetta automaticamente che sia conclusa la materia del contendere e al tempo stesso il gesto annulla anche una eventuale sentenza che era già  stata emessa precedentemente al verbale poi firmato.

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La sentenza della Cassazione ha preso in esame il ricorso di un lavoratore che aveva  già  impugnato il licenziamento imposto dal datore di lavoro, ma che era stato accolto subito dalla sentenza di primo grado e che aveva già  previsto la reintegrazione del posto di lavoro.

Prima dell’appello perಠil lavoratore aveva deciso di sottoscrivere con l’azienda un verbale di conciliazione in sede sindacale (art. 411 c.p.c.): con il verbale il lavoratore andava a ricevere l’incentivo all’esodo e rinunciava espressamente ad impugnare il licenziamento. La questione sarebbe finita qui pertanto.

Dopo un accordo del genere la Corte d’appello dichiarava cessata la materia del contendere. Il lavoratore a quel punto si era rivolto alla Suprema Corte al fine di ricevere la contribuzione già  riferita alla sentenza di reintegra pattuita.

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A questo punto èarriva la sentenza che ha chiarito che la firma dell’accordo raggiunto precedentemente tra azienda e lavoratore faceva in modo tale che la sentenza di primo grado dovesse essere del tutto superata dal nuovo e definitivo assetto di interessi che entrambi le parti hanno scelto di dare alla controversia.

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