Home » Requisiti lavoratori salvaguardati riforma pensioni

Requisiti lavoratori salvaguardati riforma pensioni

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio scorso èstato pubblicato il Decreto che individua i lavoratori salvaguardati dalla riforma delle pensioni, ossia coloro che potranno accedere al pensionamento secondo le modalità  precedenti al decreto Salva Italia.

Tali lavoratori sono stati suddivisi in quattro diverse categorie. Alla prima appartengono i lavoratori destinatari di programmi di gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo degli ammortizzatori sociali sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31 dicembre 2011, sempre che alla data del 4 dicembre 2011 gli interessati non abbiano ancora cessato l’attività  lavorativa e siano stati collocati in mobilità , con raggiungimento dei requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell’indennità  di mobilità .


Riguardo a tale categoria di lavoratori, il decreto prevede che le imprese debbano comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’elenco nominativo dei lavoratori licenziati o da licenziare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto per quelli licenziati entro il 31 dicembre 2012 e entro il 31 marzo di ogni anno per quelli che saranno licenziati negli anni successivi.

La seconda categoria èquella dei lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 non dovevano essere titolari della prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà , con diritto di accesso degli interessati ai predetti fondi sulla base di accordi stipulati alla data del 4 dicembre 2011, sempre che tali lavoratori restino a carico dei fondi medesimi fino ai 62 anni di età .

Tra i salvaguardati figurano poi i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, che devono perfezionare i requisiti anagrafici e contributivi utili ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Infine, figurano i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente pi๠rappresentative a livello nazionale, in entrambi i casi senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività  lavorativa, sempre che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011.