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Rischi sul lavoro

PREVENZIONE DEI RISCHI:
Riferimento normativo: D.L.vo 19/9/1994 N. 626

Il presente D. Leg.vo prescrive norme in materia di sicurezza dei lavoratori e nètutela la salute durante l’attività  lavorativa in tutti i settori, sia pubblici che privati.

I provvedimenti da adottare principalmente in un’azienda sono, la valutazione dei rischi e pertanto la loro eliminazione ove possibile, oppure la loro riduzione al minimo, limitare l’utilizzo dei prodotti chimici, fisici o biologici, misure igieniche e un controllo sanitario in base alla funzione del rischio specifico.




Il datore di lavoro, predispone o fa predisporre la valutazione dei rischi, elabora un documento nel quale relaziona tutte le misure di sicurezza adottate (il documento deve essere stabilmente presso l’impresa), designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori (possibilmente facendo sostenere ai soggetti corsi specifici di formazione: antincendio, primo soccorso etc…per questi servizi èpossibile ricevere informazioni dalla CCIAA), infine nomina un responsabile della sicurezza, che puಠessere sia lo stesso datore di lavoro sia un membro esterno all’azienda; nei casi specificati nell’art. 16 èprevisto il medico competente.

I lavoratori osservano le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dal responsabile della sicurezza designato, utilizzano i mezzi di protezione a loro assegnati (scarpe, caschetto e quant’altro), informano inoltre il datore di lavoro o il preposto, su eventuali carenze o condizioni di pericolo.

Qualora un lavoro venga affidato a persona esterna all’azienda (ditte appaltatrici), il datore di lavoro verificherà , presso la Camera di Commercio, l’idoneità  professionale e tecnica dell’impresa appaltatrice o degli artigiani che eseguiranno i lavori e li informerà  su tutte le misure di sucurezza da lui predisposte.