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Compensare debiti a ruolo e rimborsi d’imposta

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Risolti alcuni problemi di natura procedurale, sta finalmente divenendo operativa una norma emanata dal Parlamento nel lontano 2006: consiste nella possibilità  riservata al contribuente di compensare eventuali rimborsi d’imposta cui ha diritto con gli eventuali debiti fiscali non ancora saldati e ormai iscritti a ruolo, e dunque affidati alle cure del concessionario per la riscossione (la società  pubblica Equitalia) perchè riscuota tali somme con le buone o le cattive maniere.


La procedura messa a punto dai tecnici dell’Amministrazione Finanziaria èla seguente. Ogni qual volta l’Agenzia delle Entrate si appresta a rimborsare delle somme – di qualunque entità  e origine – ai contribuenti (i rimborsi avvengono periodicamente, quando vi sono fondi disponibili, a favore di migliaia di cittadini alla volta), invia preliminarmente un elenco dei destinatari ad Equitalia.


Quest’ultima, entro dodici giorni, deve dare una risposta, separando i contribuenti senza macchia da coloro che hanno in quel momento debiti insoluti e iscritti a ruolo. Se per i primi non ci sono altri passaggi prima dell’erogazione del rimborso, i secondi riceveranno invece un invito da Equitalia, in cui viene chiesto se desiderano compensare fra loro debiti e crediti.

Ovviamente, se i primi sono di entità  superiore la somma residua resterebbe a ruolo, mentre nel caso opposto l’eccedenza sarebbe rimborsata.

Il cittadino ha sessanta giorni di tempo per rispondere; in caso di mancata risposta, vale il principio del silenzio-rigetto.
In genere, il contribuente dovrebbe avere convenienza ad accettare la proposta, a meno che egli non intenda contestare la somma iscritta a ruolo presso l’Agenzia delle Entrate, Equitalia o le commissioni tributarie.