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Calcolo flessibilità  maternità 

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La flessibilità  del congedo di maternità  consiste nella possibilità  concessa alle lavoratrici in stato di gravidanza di astenersi dallo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’ambito dei cinque mesi di congedo di maternità  obbligatorio, un mese prima e quattro mesi dopo il parto, anzichè due mesi prima e tre mesi dopo.

Ma come deve essere effettuato il calcolo del congedo qualora si voglia usufruire di tale flessibilità ? Come accade per il congedo obbligatorio “tradizionale”, anche in questo caso occorre prendere come riferimento la data presunta del parto.


Ad esempio, se la data presunta del parto èstata fissata al 15 giugno, il congedo di maternità  flessibile inizierà  il 14 maggio (la data presunta del parto non deve essere calcolata). I quattro mesi di congedo post partum vanno invece calcolati a partire dal giorno successivo alla data effettiva del parto.

Durante i cinque mesi di congedo di maternità  obbligatorio, sia che la lavoratrice scelga o meno di usufruire della flessibilità , spetta un’indennità  a carico dell’Inps pari all’80% della retribuzione giornaliera del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità .

Tuttavia, i collettivi nazionali di lavoro possono prevedere l’integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% dell’ordinaria retribuzione percepita dalla lavoratrice nei normali periodi di lavoro. In tal caso, dunque, la lavoratrice percepisce una retribuzione identica a quella figurante in busta paga prima dell’inizio del congedo obbligatorio.