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Estinzione della società  e responsabilità  dei soci

L’articolo 4 del Dlgs 6/2003 prevede che in caso di cancellazione dal Registro delle imprese la società  si estingue automaticamente, anche qualora vi siano dei crediti rimasti insoddisfatti oppure nel caso in cui siano in essere dei rapporti giuridici non ancora definiti.

Ne deriva quindi che una società  estinta, non risultando pi๠esistente sul piano giuridico, risulta priva della capacità  di stare in giudizio. I creditori, dunque, non possono agire nei confronti della società  ma possono solo rivalersi nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, nonchè nei confronti dei liquidatori qualora il mancato pagamento delle somme a loro spettanti sia riconducibile ad una loro colpa.

CAUSE DI SCIOGLIMENTO SOCIETà€

Il quadro giuridico normativo riguardante il caso dell’estinzione di una società , come sopra descritto, èstato riassunto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7679 del 16 maggio, con la quale èstato giudicato il caso di una società  estinta nei cui confronti l’Agenzia delle Entrate vantava dei crediti. Ebbene, la Suprema Corte ha stabilito che l’amministrazione finanziaria puಠagire esclusivamente nei confronti dei soci e solo se e nella misura in cui questi abbiamo riscosso la quota ad essi spettante a seguito dell’approvazione del bilancio finale di liquidazione. L’onere della prova dell’avvenuta riscossione della quota spetta all’Agenzia delle Entrate.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SNC

Ne deriva quindi che in caso di estinzione della società  non èpossibile agire in giudizio nei confronti: della società  ormai estinta, in quanto la sua cancellazione èquiparata alla morte della persona fisica; del socio liquidatore qualora il mancato pagamento del debito sociale non sia dipeso da sua colpa; del socio che non abbia riscosso la quota ad esso spettante in base al bilancio finale di liquidazione; del socio nei confronti del quale il creditore sociale non dimostri l’avvenuta riscossione della quota.