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Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare èquello che si verifica a seguito di un comportamento del lavoratore, di carattere disciplinare, di gravità  tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro in quanto determina il venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

La natura disciplinare del licenziamento implica, affinchè esso non risulti illegittimo, la scrupolosa osservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni contenute nella legge 300/1970.

LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO

Il datore di lavoro, pi๠nel dettaglio, deve aver provveduto all’affissione del codice disciplinare all’interno dell’azienda; deve aver provveduto alla contestare per iscritto al lavoratore i fatti oggetto della violazione del codice disciplinare; deve aver provveduto ad ascoltare le argomentazioni poste a sua difesa dal lavoratore, il quale in questa fase puಠanche essere assistito da un rappresentante sindacale; deve aver provveduto a comunicare la decisione di licenziamento in forma scritta.

OBBLIGO AFFISSIONE CODICE DISCIPLINARE

Il licenziamento intimato senza l’osservanza di tali norme, dunque, èillegittimo, ne deriva quindi che il lavoratore ha diritto, a seconda dei casi, alla reintegrazione nel posto di lavoro o ad ottenere un risarcimento danni.

Un’eccezione a riguardo èquella che prevede la possibilità  per il datore di lavoro di procedere ad un licenziamento disciplinare senza aver ottemperato all’obbligo di affissione del codice disciplinare. Questo èpossibile nel caso in cui il comportamento del lavoratore rappresenti una violazione dei doveri fondamentali del lavoratore oppure sia contrario alle norme di legge, agli obblighi o ai divieti sanzionati penalmente.