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Assegno di Disoccupazione (ASDI), le novità  dell’INPS – altri requisiti

Dopo aver spiegato che per fare la richiesta dell’assegno di disoccupazione bisogna dimostrare di essere nelle condizioni di “non lavoro”, si passa all’elenco degli altri requisiti dei richiedenti. 

Partendo sempre dalla circolare INPS n. 47 del 3 marzo 2016, ecco gli altri requisiti per la richiesta dell’assegno di disoccupazione.

b)     Possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità , con un valore pari od inferiore ad euro 5.000.                                                                                                

Per poter richiedere l’ASDI ènecessario aver già  presentato, all’atto della domanda, una Dichiarazione Sostitutiva Unica (d’ora in poi D.S.U.), secondo le regole introdotte dal citato D.P.C.M. n. 159/2013.

Si ricorda che, in base alla predetta normativa, la validità  di ogni D.S.U. ai fini della richiesta di nuove prestazioni èlimitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello della sua presentazione. Inoltre, nello specifico dell’ASDI, anche nel caso in cui il beneficio sia già  stato concesso prima del 15 gennaio, ai fini del mantenimento della prestazione ècomunque necessario aggiornare entro la fine del medesimo mese l’ISEE. In assenza di aggiornamento della D.S.U. l’erogazione viene sospesa.

L’articolo 2, comma 2, del decreto in parola precisa che l’ammontare dei trattamenti NASpI, percepiti prima della richiesta di ASDI, se valorizzato nella componente reddituale ISEE, ovvero in quella dell’ISEE corrente, va diviso per il valore della scala di equivalenza applicata nel calcolo dell’ISEE e, quindi, sottratto dal valore dell’ISEE medesimo. Questo ai soli fini della valutazione del possesso del requisito per la concessione dell’ASDI.

Occorre precisare che, in presenza di una attestazione ISEE con omissioni o difformità , l’Istituto si avvale del diritto, riconosciuto agli enti erogatori dal D.P.C.M. n. 159/2013, di richiedere idonea documentazione, volta a dimostrare la completezza e la veridicità  dei dati dichiarati. Qualora tale documentazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta, la domanda sarà  respinta.

Con riferimento ai nuclei in cui siano presenti minori di 18 anni, il requisito va verificato con riferimento all’ISEE che si applica per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.

c)   Fruizione dell’ASDI per non pi๠di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non pi๠di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

La possibilità  di poter fruire dell’ASDI ècondizionata dal mancato superamento di due periodi massimi di erogazione dello stesso, calcolati sull’arco temporale annuale e quinquennale.

Nel dettaglio, il fruitore dell’ASDI non puಠpercepire la prestazione se ne ha già  usufruito per una durata superiore a sei mesi nei dodici mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, nonchè per un periodo superiore a ventiquattro mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine.

Entrambi i periodi si calcolano a ritroso a partire dalla conclusione del periodo di completa percezione della indennità  NASpI.

Si riporta di seguito un esempio per chiarire meglio il meccanismo descritto:

Un lavoratore ha presentato domanda di NASpI che èstata accolta. Quindi:

  • ha fruito della Naspi per l’intera sua durata, dall’1/05/2015 al 20/06/2015;
  • ha poi fruito dell’ASDI dal 21/06/2015 al 21/12/2015;
  • si èrioccupato, a tempo determinato dal 1/01/2016 fino al 1/04/2016;ha quindi diritto ad una nuova NASpI per il periodo dal 2/04/2016 al 17/05/2016;
  • al termine della NASPI non avrà  diritto ad una nuova ASDI, poichènei dodici mesi precedenti il termine di fruizione della NASPI (il periodo che va dal 17/05/2015 al 17/05/2016) ha già  fruito per sei mesi dell’ASDI.

d)   Sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Condizione per l’erogazione dell’ASDI èaver sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico, redatto dai competenti servizi per l’impiego, il cui contenuto èdescritto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015.

Il progetto dovrà  contenere specifici obblighi, sia in termini di ricerca attiva di lavoro, che di partecipazione a iniziative di formazione e/o di politiche attive. In caso di mancato adempimento ai predetti obblighi, saranno applicate  specifiche sanzioni, la cui articolazione èdettagliatamente descritta nel paragrafo 7 della presente circolare.

Ai fini del soddisfacimento del requisito èsufficiente aver sottoscritto analogo progetto di presa in carico con i competenti servizi nel periodo di fruizione della NASpI. Il decreto legislativo n.150 del 2015 introduce il patto di servizio personalizzato, che rappresenta il progetto di presa in carico redatto dai centri per l’impiego in collaborazione con il richiedente, che ènecessario sottoscrivere da parte del richiedente ai fini della concessione dell’ASDI. La sottoscrizione del Patto èanche necessaria ai fini del mantenimento dello status di disoccupazione.

Il richiedente l’ASDI, in sede di domanda di prestazione, indicherà  il centro per l’impiego dove ha sottoscritto il patto e la data di sottoscrizione dello stesso, ovvero il centro per l’impiego contattato ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione e stipulare il patto, presentando dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si ricorda che la sottoscrizione del Patto puಠessere avvenuta anche durante il periodo di fruizione della NASpI.

In ogni caso l’erogazione del beneficio potrà  avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto. A tale fine i centri per l’impiego comunicano l’avvenuta sottoscrizione del patto tramite il service telematico, implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La competenza ad attestare la sottoscrizione del progetto personalizzato èin capo, in via esclusiva, ai Centri per l’Impiego. Solo in esito alla comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione, l’Inps procederà  alla liquidazione della prestazione.

Nel caso di risposta negativa, invece, l’Inps non procede all’erogazione  dell’ASDI, mancando uno dei requisiti previsti dalla norma.