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Regole missioni e trasferte dipendenti del commercio

Foto | Joe Kohen/Getty Images Entertainment/Getty Images

Il contratto collettivo di lavoro nazionale del Commercio stabilisce una serie di regole inerenti il tema delle missioni e delle trasferte dei loro dipendenti, ovvero di tutti i soggetti che aderiscono alla categoria del Commercio.

Tra i commi del contratto collettivo di lavoro nazionale del Commercio si possono infatti leggere le differenze che vengono fatte tra rimborso spese e indennità  di trasferta nel caso di missioni e trasferte. Tali somme vengono infatti riconosciute quando il lavoratore svolge la propria attività  per conto dell’azienda al di fuori della sede che èstata prevista nel contratto.

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Questo comprende quindi tutte le attività  che il dipendente svolge al di fuori del perimetro aziendale che èstato stabilito nel contratto che ha firmato al momento dell’assunzione in azienda.

Il CCNL del Commercio prevede infatti che al lavoratore spetti o un rimborso spese o un’indennità , che viene anche definita diaria. In particolare i requisiti necessari per poter accedere ad una di queste due forme di rimborso sono stabilite nel CCNL.

Per tutto ciಠche riguarda il rimborso delle spese di viaggio, il CCNL prevede che l’azienda proceda al rimborso del lavoratore per tutte le spese che egli ha effettuato per conto dell’azienda nel momento in cui si trovava fuori. Questo implica ovviamente il rimborso delle spese relative agli spostamenti strettamente necessari alla trasferta, ovvero carburante, pedaggio autostradale e varie.

Rientrano in questo caso anche gli eventuali inconvenienti che possono essere avvenuti durante la trasferta, ad esempio dei danni ai veicoli utilizzati per lo spostamento. Danni che ovviamente dovranno dipendere ad esempio dall’usura del veicolo o dei danni indipendenti dalla volontà  del dipendente che li aveva in affido al momento che si sono verificati.

L’altro tipo di rimborso viene denominato indennità  di trasferta, che viene anche chiamata diaria. Il CCNL stabilisce che al lavoratore non debba spettare una diaria inferiore al doppio della retribuzione giornaliera percepita in caso di pernottamento fuori dalla propria residenza ed inoltre si prevede che nel caso in cui ci sia un pernottamento l’indennità  èridotta di un terzo rispetto al doppio della retribuzione giornaliera.

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