Guida al trasferimento d’azienda (V)

Una conseguenza normativa della cessione dell’azienda èla non concorrenza che si viene ad instaurare fra cedente e cessionario: colui che ha venduto l’azienda, infatti, èobbligato a non avviare alcuna attività  d’impresa nei successivi cinque anni che, per ramo d’attività  e localizzazione geografica, sia tale da poter distrarre anche solo parzialmente la potenziale clientela dell’acquirente.

Naturalmente, occorre valutare attentamente la situazione per valutare se tale obbligo èviolato o meno. Se ad esempio Tizio vende a Caio un ristorante situato in un piccolo centro come Assisi, èvidente che se ne aprisse un altro nello stesso luogo toglierebbe a Caio parte della sua clientela.
Se perಠil vecchio locale fosse ad un capo di una grande città  come Roma e il nuovo fosse collocato dalla parte opposta, si puಠritenere che l’obbligo di non concorrenza sia rispettato.

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Guida al trasferimento d’azienda (VI)

Le regole per la cessione di un’azienda o di un ramo di essa sono applicabili, in quanto compatibili, anche negli altri due casi di trasferimento, nei quali il titolare sceglie di dare temporaneamente in gestione la sua attività  ad un terzo.

La prima soluzione èquella dell’usufrutto: il vecchio titolare dell’azienda rimane nudo proprietario, mentre il soggetto subentrante ne diviene, appunto, usufruttuario.

Si hanno perಠalcune particolarità  da ricordare: innanzitutto, salvo accordi diversi, l’usufruttuario subentra nei crediti del nudo proprietario ma non risponde dei debiti. Ma la differenza pi๠importante rispetto al caso della compravendita èche l’usufruttuario èobbligato ad impegnarsi a fare in modo che la capacità  produttiva e organizzativa dell’azienda non sia danneggiata nel corso degli anni.

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Guida al trasferimento d’azienda (IV)

due soci che si stringono la mano

Secondo le regole generali del diritto privato, se Tizio e Caio stipulano un contratto di qualsiasi tipo non èammesso che Tizio in un secondo momento rinunci all’accordo e si faccia subentrare da Sempronio: è obbligatorio il consenso di Caio, altrimenti la cessione del contratto non ha alcun valore e Tizio continuerà  a rimanere obbligato.

Nel caso di cessione d’azienda, perà², si ha una vistosa deroga. Il cessionario, infatti, subentra automaticamente a tutti i contratti che erano stati stipulati dal cedente senza che vi sia bisogno del consenso dell’altro contraente. Si pensi ai contratti di lavoro: per un operaio non cambia molto svolgere la sua attività  agli ordini di un imprenditore o dell’altro. Per questo motivo, la cessione dei contratti avviene automaticamente.

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Guida al trasferimento d’azienda (III)

Nel seguito si farà  riferimento prevalentemente al trasferimento di un intero complesso aziendale, fermo restando che per il trasferimento di un semplice ramo si applica in toto la medesima disciplina.

Secondo il Codice Civile, la cessione di un’azienda deve essere documentata da un contratto scritto “ad probationem”: ossia, la cessione èvalida anche senza forma scritta, ma se vi fosse necessità  di dimostrarla in tribunale non si puಠfare a meno di esibire un pezzo di carta.

Se perà², come normalmente avviene, all’interno dei beni aziendali èincluso il diritto di proprietà  o altro diritto reale (usufrutto, servità¹, superficie…) su un bene immobile o un bene mobile registrato (veicolo a motore, imbarcazione, velivolo…), oppure un diritto di godimento (locazione, comodato…) di durata superiore ai nove anni sui medesimi beni, allora èindispensabile ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata: in mancanza, la cessione ènulla.

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Guida al trasferimento d’azienda (II)

Si parla di “ramo d’azienda” quando si prendono in considerazione solo una parte dei beni componenti il complesso aziendale, che perಠpresentano ugualmente quel vincolo funzionale di cui si èparlato: in questo senso, il ramo puಠessere scorporato dall’azienda e andare a costituire un’azienda a se stante.

Un esempio tipico èquello di una catena di negozi: se una delle filiali fosse ceduta ad un terzo e costui proseguisse in proprio l’attività  in quella sede, allora quanto avvenuto èindiscutibilmente la cessione di un ramo d’azienda.

Ma se al contrario mancasse questa sinergia fra le singole componenti trasferite, allora avremo a che fare semplicemente con la separata cessione di tanti beni (arredi, cancelleria…).
Individuare se si èavuta una cessione di un ramo d’azienda oppure di tanti singoli beni èun compito di grande importanza, anche e soprattutto per i suoi riflessi fiscali.

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Guida al trasferimento d’azienda (I)

Secondo l’articolo 2555 del Codice Civile, l’azienda è“il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.
La dottrina economica, nel corso degli anni, ha elaborato decine di altre definizioni, semplici o complesse, sul significato del termine “azienda”.

In particolare, tutte pongono l’accento sul fatto che essa assume un valore e un significato maggiore rispetto alla semplice sommatoria dei beni e dei diritti che la costituiscono: il fatto che questi si connettano gli uni con gli altri e che siano vincolati al raggiungimento delle finalità  stabilite dall’imprenditore (reddituali, di crescita dimensionale…) determinano una sinergia funzionale che rende l’azienda qualcosa di pi๠e di diverso rispetto ad un mero coacervo di beni.

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