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Contratto di inserimento e maternità 

Il contratto di inserimento èuna particolare tipologia di contratto di lavoro finalizzata ad incentivare l’assunzione di determinate categorie di persone, considerate svantaggiate dal punto di vista sociale, attraverso determinate agevolazioni contributive riconosciute ai datori di lavoro, molto simili a quelle riconosciute in caso di assunzione di giovani lavoratori mediante contratto di apprendistato.

ASSUNZIONE INVALIDI OBBLIGATORIA

Il contratto di inserimento èdisciplinato dal Decreto legislativo 276/03, il quale stabilisce che salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o dei contratti collettivi aziendali, ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Decreto legislativo 368/01, contenenti la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Ne deriva quindi che ai lavoratori assunti con contratto di inserimento spettano tutti i diritti riconosciuti ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, compreso il periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità .

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CONTRATTO DI INSERIMENTO

A riguardo, in particolare, il Decreto legislativo 276/03, nel precisare che il contratto di inserimento non puಠavere una durata inferiore a nove mesi e superiore a diciotto mesi, stabilisce che ai fini del computo del limite massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi di astensione per maternità  (cosଠcome pure di quelli dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile).

Ne deriva quindi che nel caso in cui la lavoratrice abbia usufruito dell’astensione dall’attività  lavorativa per maternità , il contratto di inserimento puಠessere prorogato per un periodo pari a quello oggetto del congedo anche nel caso in cui applicando tale estensione dovesse essere superato il limite massimo di 18 mesi.