Fallimento e stato d’insolvenza

Al contrario degli altri requisiti, lo stato di insolvenza non èdescritto nel dettaglio dal legislatore. Data l’estrema varietà  dei casi della vita, infatti, si lascia che sia il giudice a valutare concretamente, sulla base degli elementi effettivi, quando intervenga l’insolvenza.

Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà  in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già  oggi.

Fallimento piccolo imprenditore

bancarotta-piccolo-imprenditore

La procedura fallimentare èmolto lunga e onerosa: per questo la legge la considera utile per i vari portatori d’interesse solo quando l’impresa sia di medie o grandi dimensioni.

Per le aziende minori, invece, non ne vale sostanzialmente la pena e per soddisfare i creditori appaiono pi๠utili le ordinarie procedure esecutive individuali.

La legge, percià², esclude che il “piccolo imprenditore” sia suscettibile di fallimento. Ma chi èil piccolo imprenditore? Questa definizione ècambiata molte volte, e solo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio 2008 dovrebbero essere quelle definitive.

Requisiti per il fallimento

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Il fallimento èuna delle quattro procedure concorsuali previste attualmente dal nostro ordinamento (le altre sono il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

In particolare, èuna procedura giudiziaria, perchè dichiarata e seguita esclusivamente dal tribunale e non da enti amministrativi, ed èuna procedura di tipo estintivo, in quanto la sua finalità  principale èquella di rimuovere dal mercato un’impresa che versi in difficoltà  irreversibile per limitare nel tempo e nello spazio il diffondersi della sua crisi verso altri soggetti secondo un pericoloso effetto-domino, senza che sia esperibile alcun tentativo di risanamento.