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Cassa integrazione straordinaria e procedure concorsuali

Il decreto 4 dicembre 2012 del ministero del Lavoro, in attuazione della legge n. 223/1991 come modificata dal decreto legge n. 83/2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28/2013, individua i parametri oggettivi per l’autorizzazione della concessione della cassa integrazione straordinaria nei casi di sussistenza di prospettive per la ripresa dell’attività  o per la salvaguardia dei livelli di occupazione, da applicare alle richieste di cassa integrazione straordinaria presentate dal 2 febbraio 2013 in riferimento alle ipotesi di dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria.

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Chi puಠchiedere la dichiarazione di fallimento

Una volta accertata l’esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento, il soggetto interessato puಠprovvedere a presentare presso il Tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede principale apposita richiesta.

La legge fallimentare prevede che tale richiesta possa essere presentata dall’imprenditore insolvente, ossia da colui che non èpi๠in grado di far fronte alle sue obbligazioni, oppure da uno o pi๠creditori, ossia da coloro che a causa dell’insolvenza dell’imprenditore non vedono soddisfatti i propri crediti.

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Cosa sono le procedure concorsuali

In presenza di uno stato di crisi di un’impresa, connotata da requisiti individuati di volta in volta dal legislatore, l’ordinamento prevede la possibilità  di ricorrere alle cosiddette procedure concorsuali, mediante le quali si procede, con l’intervento dell’autorità  giudiziaria, alla liquidazione del patrimonio dell’imprenditore e alla successiva soddisfazione dei creditori.

In altre parole, dunque, si attua una drastica riduzione dell’autonomia imprenditoriale mediante la sottrazione all’imprenditore della disponibilità  dei beni e la contemporanea nomina di un organo con funzioni di controllo sull’attività  stessa.

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Sentenza sulla deducibilità  delle perdite su crediti

La perdita su crediti avviene quando un’impresa non puಠrecuperare, totalmente o parzialmente, gli importi dovuti da un terzo per insolvenza di quest’ultimo; costituisce dunque un costo che incide negativamente sul reddito.

Dal punto di vista fiscale, perà², il legislatore vuole evitare facili abusi che abbatterebbero il reddito imponibile e stabilisce che le perdite su crediti siano deducibili solamente quando risultano da fatti certi e precisi: l’insolvenza del debitore, dunque, non deve essere semplicemente dichiarata dal creditore, ma deve essere dimostrata. Solo qualora il debitore sia assoggettato a fallimento o altra procedura concorsuale la sua insolvenza si ritiene automaticamente dimostrata.

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Aziende fallite nel 2009

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Nel 2006 il Parlamento varಠuna radicale rivisitazione dell’intera materia fallimentare. Uno degli obiettivi dichiarati era quello di trasformare l’istituto del fallimento nella “extrema ratio” delle situazioni di crisi, favorendo il ricorso a soluzioni sostitutive e meno traumatiche come il concordato preventivo.

Il risultato, in effetti, nel biennio successivo èstato in buona parte raggiunto, con una riduzione verticale delle procedure aperte. L’avvento della crisi, perà², ha profondamente mutato il clima, con un ritorno vertiginoso della crescita delle procedure concorsuali, e si presume che il 2010 sarà  anche peggio.

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Fallimento e stato d’insolvenza

Al contrario degli altri requisiti, lo stato di insolvenza non èdescritto nel dettaglio dal legislatore. Data l’estrema varietà  dei casi della vita, infatti, si lascia che sia il giudice a valutare concretamente, sulla base degli elementi effettivi, quando intervenga l’insolvenza.

Essa, in linea di massima, puಠessere descritta come la situazione in cui sia dimostrato che l’imprenditore nel medio-lungo periodo non sarà  in grado di ottemperare alle sue obbligazioni, sempre che non lo sia già  oggi.

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Fallimento piccolo imprenditore

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La procedura fallimentare èmolto lunga e onerosa: per questo la legge la considera utile per i vari portatori d’interesse solo quando l’impresa sia di medie o grandi dimensioni.

Per le aziende minori, invece, non ne vale sostanzialmente la pena e per soddisfare i creditori appaiono pi๠utili le ordinarie procedure esecutive individuali.

La legge, percià², esclude che il “piccolo imprenditore” sia suscettibile di fallimento. Ma chi èil piccolo imprenditore? Questa definizione ècambiata molte volte, e solo le nuove regole entrate in vigore dal primo gennaio 2008 dovrebbero essere quelle definitive.

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Requisiti per il fallimento

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Il fallimento èuna delle quattro procedure concorsuali previste attualmente dal nostro ordinamento (le altre sono il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).

In particolare, èuna procedura giudiziaria, perchè dichiarata e seguita esclusivamente dal tribunale e non da enti amministrativi, ed èuna procedura di tipo estintivo, in quanto la sua finalità  principale èquella di rimuovere dal mercato un’impresa che versi in difficoltà  irreversibile per limitare nel tempo e nello spazio il diffondersi della sua crisi verso altri soggetti secondo un pericoloso effetto-domino, senza che sia esperibile alcun tentativo di risanamento.

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