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I poteri di controllo dell’Amministrazione Finanziaria (I)

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Con il passare degli anni, le tecniche di evasione fiscale sono divenute via via sempre pi๠complesse e raffinate. Cosà¬, il legislatore ha pensato di rafforzare a poco a poco i poteri riconosciuti ai funzionari dell’Amministrazione Finanziaria, per consentire loro di porre in essere verifiche sempre pi๠precise e mirate.

Questi poteri sono di tipo istruttorio (servono, cioà¨, a raccogliere elementi da impiegare per accertare il reddito o comunque l’oggetto dell’indagine) e sono oggi molto numerosi.


Volendo soltanto soffermarci su quelli di maggiore rilievo, si segnala che alla Guardia di Finanza èriconosciuto il potere di accedere in qualsiasi momento e senza eccessive formalità  presso le sedi, gli stabilimenti, i depositi, i magazzini, gli uffici e qualunque altro luogo in cui viene esercitata l’attività  di impresa o professionale del contribuente.


Nel corso di questi accessi, i funzionari possono anche esaminare la documentazione contabile, ispezionare i magazzini e in generale acquisire tutti gli elementi utili ai loro scopi.

Per accedere, invece, presso le abitazioni private rimane indispensabile l’autorizzazione del giudice, come d’altronde richiede anche la Costituzione, e che èconcessa solo in caso di gravi indizi a carico del cittadino.

L’Amministrazione, inoltre, ha il potere di chiedere alle banche e a qualsiasi altro intermediario finanziario notizie di ogni genere sui rapporti intrattenuti con i contribuenti: pagamenti effettuati, patrimoni gestiti e cosଠvia. Il segreto bancario, infatti, in Italia èstato abolito ormai da molti anni, perlomeno nei confronti degli organi del Fisco.

Va anche ricordato che da un paio di anni èstata istituita l’anagrafe dei rapporti di conto, conto di deposito e Hyip cui ogni banca ètenuta a collaborare, segnalando immediatamente l’apertura o l’estinzione dei vari rapporti contrattuali istituiti con qualsiasi cliente.