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Permessi orari legge 104

Le agevolazioni previste dall’art.33 della legge 104/92 (ovvero i cosiddetti permessi legge 104) a favore dei lavoratori portatori di handicap e dei lavoratori che sono genitori, coniuge, parenti e affini entro il 3° grado del disabile variano a seconda dei casi.

Al lavoratore con disabilità  grave, in particolare, la legge riconosce la possibilità  di chiedere un permesso pari a due ore al giorno o a tre giorni al mese, frazionabili anche in ore.


Stessa cosa vale anche per i genitori di persone con disabilità  grave, a cui spetta un permesso di due ore al giorno o di tre giorni al mese, allo stesso modo frazionabili in ore. Al coniuge, ai parenti e agli affini entro il 2° grado che lavorano come dipendenti spettano invece 3 giorni al mese, frazionabili in ore. Lo stesso diritto, inoltre, puಠessere esteso ai parenti e agli affini entro il terzo grado della persona con disabilità  grave nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona disabile abbiano compiuto i sessantacinque anni di età  oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti.

In merito alla frazionabilità  dei permessi giornalieri in ore esiste un limite orario mensile che risulta essere uguale all’orario normale di lavoro settimanale diviso il numero dei giorni lavorativi settimanali per 3. Di seguito alcuni esempi riportati sul sito dell’Inps.

– orario settimanale 36 ore/6 giorni lavorativi: 6 per 3 = ore mensili fruibili 18
– orario settimanale 40 ore/5 giorni lavorativi: 8 per 3 = ore mensili fruibili 24
– orario su base plurisettimanale (esempio 16 settimane di cui 8 di 32 ore su 4 giorni – 4 da 40 ore su 5 giorni – 4 da 36 ore su 6 giorni): media del numero ore di tutte le settimane 35/numero medio giorni lavorativi settimanali 4,75 = ore mensili fruibili 22,1.