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Patto di non concorrenza

Il patto di non concorrenza èdisciplinato dall’art.2125 del Codice civile e ha lo scopo di evitare che il prestatore di lavoro possa svolgere attività  concorrenziali nei confronti dell’azienda stessa una volta cessato il rapporto di lavoro.

La norma prevede che tale patto deve necessariamente risultare da un atto scritto, a pena di nullità . Il patto puಠrisultare anche da un atto separato rispetto al contratto di lavoro ed ènullo nel caso in cui non prevede un corrispettivo per il lavoratore e nel caso in cui non ècontenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.


La durata del vincolo imposto dal patto, inoltre, non puಠavere una durata superiore ai cinque anni nel caso dei dirigenti e ai tre anni negli altri casi. Nel caso in cui sia stata stabilita una durata superiore questa si riduce automaticamente alla misura suindicata.

Nel patto, in particolare, devono essere espressamente indicate le mansioni che il prestatore di lavoro non potrà  svolgere una volta cessato il rapporto di lavoro, purchènon si impedisca al lavoratore di svolgere qualsiasi attività  lavorativa.

Per quanto riguarda le limitazioni di luogo esistono diversi orientamenti. Il primo prevede che non si possa ricomprendere l’intero territorio nazionale in quanto in questo modo si limiterebbe eccessivamente la possibilità  del lavoratore di trovare un nuovo impiego, mentre il secondo prevede addirittura che a fronte della crescente globalizzazione sia addirittura possibile estendere il limite ai paesi facenti parte dell’Unione europea.