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Diritti sulle opere dell’ingegno

ufficio marchi e brevetti

Nella società  moderna, la classica figura dell’inventore solitario guidato per lo pi๠dall’intuito e dalla fortuna (sul genere di Leonardo o Galileo) èormai una figura marginale.

Ben pi๠diffusi sono i team di studiosi e ricercatori, al servizio di enti pubblici o di grandi industrie private, che approdano con metodo scientifico e razionale alla realizzazione di beni innovativi in grado di risolvere i problemi comuni: le invenzioni.

Lo sviluppo di un’invenzione dà  luogo a due distinti diritti. Il primo èil diritto dell’inventore di rivendicare la paternità  morale della sua creazione: èun diritto inscindibile dalla persona dell’inventore medesimo.


Perciಠqualunque sorte abbia l’invenzione, egli potrà  sempre rivendicare il suo ruolo nella creazione di quel bene. Ben pi๠complesso èinvece il discorso riferibile al secondo diritto connaturato all’invenzione e cioèil diritto allo sfruttamento economico della stessa.

Se nel caso classico dell’inventore solitario il diritto allo sfruttamento èovviamente suo, nel caso del team di scienziati al servizio di un ente o società  il discorso èpi๠complesso.

Qualora l’invenzione sia creata sul luogo di lavoro da uno o pi๠dipendenti in cui l’attività  di ricerca e sviluppo èparte integrante della mansione regolarmente retribuita, lo sfruttamento spetta al datore di lavoro.


Se le stesse persone realizzano l’invenzione nella loro vita privata, ma essa rientra comunque nel ramo di interesse del datore, la legge presuppone che essi abbiano comunque sfruttato le conoscenze acquisite sul luogo di lavoro e attribuisce il diritto di sfruttamento al datore, ma purchè sia riconosciuto all’inventore un equo indennizzo.

Al di fuori di questi casi, infine, il diritto di sfruttamento spetta al dipendente ma qualora egli decida di cedere i diritti a terzi dietro royalties, al datore di lavoro èriconosciuto un diritto di prelazione.