Home » Modifiche normativa Libro Unico del Lavoro manovra Monti

Modifiche normativa Libro Unico del Lavoro manovra Monti

Tra le misure contenute nella manovra Monti salva Italia figurano anche delle novità  riguardanti gli obblighi connessi alla tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL), ossia un libro istituito dalla legge n. 133 del 1998 e che ha sostituito il libro paga, il libro matricola, il libretto personale di controllo e il registro di impresa.

In tale libro, ricordiamo, devono essere indicati per ciascun lavoratore il nome e il cognome, il codice fiscale, la qualifica, il livello, la retribuzione base, l’anzianità  di servizio e le relative posizioni assicurative, nonchè tutte le annotazioni relative a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro (ad esempio rimborsi spese, assegni familiari, ecc.)

LA CAPOGRUPPO PUà’ CURARE IL LIBRO UNICO

Il libro unico deve inoltre contenere un apposito calendario delle presenze che indichi per ciascun giorno le ore di lavoro svolte da ciascun dipendente, le eventuali ore di straordinario, le ore non lavorate, i giorni di ferie e i riposi.

POSSIBILE MODIFICA ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI E REDDITO MINIMO

Ebbene, come anticipato, alcune importanti novità  in materia di tenuta del Libro Unico del Lavoro sono state introdotte dalla manovra Monti, la quale all’art. 40 comma 3 ha disposto la modifica del comma 3 dell’art 39 della Legge 133/2008, stabilendo che le annotazioni sul Libro Unico, per ciascun mese di riferimento, devono essere effettuate entro la fine del mese successivo, anzichè entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento come precedentemente previsto dalla normativa di riferimento.

Ricordiamo che sono obbligati alla tenuta del LUL tutti i datori di lavoro di qualsiasi settore, che devono provvedere ad effettuare le suddette annotazioni per tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Al contrario, invece, non sono soggetti alla tenuta del Libro: i datori di lavoro domestico, le società  cooperative di produzione e lavoro, l’impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini, le società  e le ditte individuali del commercio che non hanno dipendenti.