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Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i lavoratori in nero

I datori di lavoro che assumo lavoratori in nero saranno sanzionati pi๠che in passato. Lo spiega una circolare dell’INPS dedicata a questo argomento. 

Il quadro normativo èchiaro:

lavoro-nero

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:  – a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare èrilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non puಠessere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge; – b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioènel caso in cui il datore di lavoro, con l’intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione di anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non puಠessere superiore al 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge…”

Una legge del 2010 aveva già  inasprito le sanzioni prevedendo

per i casi “di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico”, l’aumento del 50% delle sanzioni determinate in base al criterio stabilito dall’art. 116, c. 8, della L. 388/2000.