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Merito creditizio e stesura del contratto

Il merito creditizio èdefinibile, in sintesi, come l’apprezzamento della solvibilità  di un debitore. In altre parole, un soggetto che vanta un reddito costante e sufficientemente elevato avrà  maggior merito rispetto ad un disoccupato od un precario; cosଠcome chi dispone di un notevole patrimonio acquisirà  maggior merito creditizio rispetto ad un nullatenente.


La nuova normativa sui mutui, introdotta col D. Lgs. 141/2010, impone alla banca una severa analisi del merito creditizio di ogni cittadino che facesse domanda per un finanziamento a medio-lungo termine. Lo scopo èquello di individuare i soggetti con merito creditizio scarso, al fine di rifiutarli o, come minimo, di scoraggiarli dall’impelagarsi in un indebitamento che probabilmente non sarebbero in grado di fronteggiare, con tutte le sgradevoli conseguenze che ne deriverebbero.

Una volta superata anche questa fase, comunque, il contratto di mutuo puಠessere redatto. La nuova legge interviene una volta di pi๠anche sul contenuto e sulle modalità  di stesura del documento.
Innanzitutto, esso deve essere redatto su carta, o comunque su un supporto durevole, con caratteri abbastanza grandi da essere leggibili senza difficoltà  e utilizzando una terminologia chiara e comprensibile.


Sono nulle tutte le eventuali clausole che incidono sugli oneri totali a carico del cliente e risultassero in contrasto con l’entità  del T.A.E.G. dichiarato. In questo caso, oltretutto, avremmo una sorta di sanzione a danno della banca: il T.A.E.G. concordato, infatti, verrebbe sostituito da un altro (certamente minore) pari al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro emessi nei dodici mesi precedenti.

In caso di nullità  del contratto per qualunque causa, inoltre, il debitore non puಠessere obbligato a restituire altre somme oltre a quelle effettivamente utilizzate, e potrà  farlo ratealmente.

Fonte: Il Sole 24 Ore