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Erogazione TFR trattamento fine rapporto legge di stabilità  2014

La legge di stabilità  2014 ha previsto un allungamento dei tempi per ottenere la quota del TFR che èdi diritto del lavoratore. Ci vorranno quindi pi๠settimane per ottenere la quota inerente il trattamento di fine rapporto; tutto dipenderà  dall’importo spettante in caso di cessazione dell’attività  lavorativa.

Lettera di sollecito pagamento TFR

L’art. 2120 del Codice Civile disciplina il trattamento di fine rapporto, comunemente chiamato TFR o liquidazione, affermando che in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad una somma di denaro che viene calcolata sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione spettante per l’anno in corso e divisa per 13,5.

Il TFR deve essere corrisposto al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e comunque non entro il termine stabilito da Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

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Anticipo del TFR

Il Trattamento di Fine Rapporto, comunemente chiamato TFR o liquidazione, èuna somma di denaro che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causa che ha determinato la risoluzione del rapporto.

Per calcolare in maniera approssimativa l’ammontare del TFR basta moltiplicare l’importo dell’ultima mensilità  ricevuta per gli anni di lavoro già  prestati.

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Liquidazione delle imprese individuali

Solitamente, quando un imprenditore individuale sceglie di chiudere i battenti della sua attività , lo fa con effetto immediato: comunica all’Agenzia delle Entrate la cessazione della partita IVA.

La conseguenza pi๠rilevante èche tutti i beni dell’attività  ancora in essere alla data di cessazione vanno autofatturati, poichè passano di proprietà  dal soggetto inteso come imprenditore al medesimo soggetto in qualità  di privato cittadino.

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Scioglimento e liquidazione della Snc

Perchè una società  in nome collettivo chiuda i battenti, occorra che si susseguano due eventi: il verificarsi di una causa di scioglimento e la liquidazione della società .

La Snc si scioglie quando si verifica una delle seguenti cause: l’oggetto sociale èconseguito (per esempio, la Snc era nata per costruire un’opera edilizia ormai terminata) oppure diviene impossibile conseguirlo; la durata del contratto sociale ètrascorsa e non si èprovveduto alla sua proroga, nemmeno tacita; la società  èfallita; il Governo o altra autorità  ha imposto lo scioglimento; i soci sono divenuti uno solo (per morte, recesso o esclusione degli altri, o perchè ha acquistato le loro quote) ed entro sei mesi non sono ritornati in numero plurale; i soci stessi hanno deliberato lo scioglimento; si èverificata un’altra causa stabilita a suo tempo nell’atto costitutivo.

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Recesso del socio di SNC e liquidazione della quota

La società  èun contratto (art. 2247 del codice civile) e nei contratti, in generale, non èprevisto il diritto di recesso: non ècioèconsentito a nessun contraente di ritirarsi unilateralmente dall’affare.
Nessun socio di una Snc, dunque, puಠin linea di principio lasciare la società  al suo destino e ritirarsi da un giorno all’altro.

Questo, perà², a meno che non sia lo stesso atto costitutivo a non prevedere diversamente e a lasciare, dunque, che il singolo socio possa recedere in presenza di determinate situazioni o magari anche senza motivo (recesso convenzionale).

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Obblighi e diritti patrimoniali dei soci di SNC

La legge prevede per i soci delle società  in nome collettivo un unico obbligo, peraltro basilare: quello di eseguire i conferimenti.

Si ricorda che, in assenza di previsioni precise, ogni socio èobbligato in parti uguali e che i beni conferiti, divenendo di proprietà  della società , non sono pi๠utilizzabili in proprio dal conferente (salvo diversi accordi).
Quanto ai diritti che discendono dallo status di socio, distinguiamo quelli patrimoniali da quelli amministrativi.

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Concordato preventivo: attività  dopo omologazione

Una volta che l’istanza di concordato preventivo ha superato positivamente il vaglio dei creditori e ha ottenuto l’omologazione del tribunale, non ci sono altri scogli da affrontare.

Da quel momento in poi, l’imprenditore à¨, infatti, assolutamente libero di porre in essere tutti gli atti necessari per portare a termine il piano di risanamento.

Questo significa, in particolare, che non occorre pi๠l’autorizzazione del giudice delegato per compiere atti di straordinaria amministrazione e, nel complesso, che gode di ogni diritto di gestire la sua azienda, come un imprenditore qualsiasi, includendo il diritto di rappresentarla processualmente.

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Società  di comodo: casi di disapplicazione

Accanto alle numerose cause di esclusione dal test di operatività , la legge prevede un blocco di fattispecie “gemelle”: quelle che comportano la disapplicazione del test medesimo, in quanto determinate situazioni oggettive hanno impedito alla società  di realizzare quel minimo di ricavi che il test richiede.

Occorre premettere che la legge prevede cinque casi di disapplicazione. In tutte le ipotesi rimanenti, la società  puಠpresentare un’istanza di interpello per chiedere la disapplicazione della normativa sulle società  di comodo, secondo la procedura che descriveremo nel prossimo articolo.

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Portabilità  nella previdenza integrativa

tfr e fondi pensione

Com’ noto, dal 2007 tutti i lavoratori dipendenti devono scegliere, entro sei mesi dall’assunzione, se mantenere il proprio TFR in azienda o destinarlo ad un fondo di previdenza integrativa; in caso di mancata scelta, il TFR èversato d’ufficio presso un’apposita gestione pubblica, il Fondoinps.

Che la scelta sia stata espressa o che siano intervenute le norme d’ufficio, in tutti i casi èpossibile cambiare successivamente idea.

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Liquidazione e imposte indirette

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Al contrario di quanto avviene per le imposte sui redditi e per l’IRAP, la messa in liquidazione di un’impresa non comporta grandi sconquassi dal punto di vista dell’IVA.

Il periodo d’imposta, infatti, non èassolutamente spezzato a metà  nel periodo di avvio della liquidazione ma continuerà  a coincidere con l’anno solare, cosଠcome le annualità  successive fino all’ultima.

Restano fermi, dunque, gli obblighi annuali di dichiarazione IVA e di comunicazione dati senza alcuna particolarità .

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Liquidazione e imposte dirette (III)

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In tema di imposte dirette, le leggi fiscali prevedono una serie di regole sparse riferite a problemi differenti che emergono nel momento in cui una società  si avvia alla sua estinzione.
Un primo tema èquello delle perdite che dovessero presentarsi.

Le perdite preesistenti possono essere impiegate a ridimensionare l’imponibile del maxiperiodo di liquidazione secondo le regole tradizionali. Le perdite che invece sorgono all’interno delle varie frazioni del maxiperiodo sono compensabili solo all’interno del calcolo definitivo e non nei calcoli provvisori dei periodi intermedi.

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Liquidazione e imposte dirette (II)

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Da un punto di vista fiscale, la durata della liquidazione costituisce solitamente un unico maxiperiodo d’imposta.

Nell’esempio proposto nell’articolo precedente, il secondo troncone dell’anno d’avvio della liquidazione (20 aprile – 31 dicembre), insieme agli anni successivi fino alla data di chiusura della liquidazione, fissata con la cancellazione dal Registro delle Imprese, costituisce dunque un unico, grande periodo d’imposta.

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Liquidazione e imposte dirette (I)

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La liquidazione èuno di quegli eventi che producono riflessi particolari dal punto di vista fiscale, perchè producono una situazione straordinaria, come la fusione, la scissione, la trasformazione, il conferimento d’azienda e il fallimento.

Le regole stabilite per l’imposta sui redditi sono sostanzialmente comuni ai soggetti IRPEF e IRES. Innanzitutto ènecessario individuare la data d’inizio della liquidazione: secondo la legge, per i soggetti IRES essa ècostituita dalla data del verificarsi della causa estintiva, mentre per i soggetti IRPEF si prende in considerazione la data indicata nella dichiarazione IVA di variazione dati comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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