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Licenziamento e dimissioni contratto di inserimento

Il contratto di inserimento èdisciplinato dal Decreto legislativo 276/03, tuttavia per la maggior parte delle fattispecie si fa riferimento alla normativa, per quanto compatibile, che disciplina il contratto di lavoro a tempo determinato.

Ne deriva quindi che, durante un rapporto lavorativo instaurato mediante un contratto di inserimento, le parti possono recedere presentando alla controparte una lettera di dimissioni o una lettera di licenziamento, a seconda del caso in cui la decisione di recedere dal contratto sia stata presa dal lavoratore o dal datore di lavoro.

FAC SIMILE CONTRATTO DI INSERIMENTO

A riguardo, dunque, occorre far riferimento all’art.2119 del Codice Civile, il quale stabilisce che in caso di contratto a tempo determinato le parti, qualora sussista giusta causa, possono recedere dal contratto di lavoro prima della scadenza del termine.

CONTRATTO DI INSERIMENTO E MATERNITà€

In questo caso, dunque, non si ha l’obbligo di fornire alcun preavviso, mentre se il recesso avviene per giustificato motivo occorre fornire un periodo di preavviso, facendo riferimento a quanto stabilito dal contratto di lavoro siglato dalle parti o, in mancanza di indicazioni in merito, dal contratto collettivo nazionale di riferimento.

Per quanto riguarda le agevolazioni contributive riconosciute per il contratto di inserimento, la legge prevede a carico del datore di lavoro l’obbligo di versamento della differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta qualora le inadempienze nella realizzazione del progetto di inserimento siano riconducibili alla sua responsabilità .