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Licenziamento per lavoro durante congedo parentale

La violazione dell’espresso divieto di svolgere un’altra attività  lavorativa durante la fruizione dei congedo parentale non puಠessere punita in ogni caso con il licenziamento, in quanto in tema di sanzioni disciplinari vige il principio della proporzionalità  della sanzione rispetto alla gravità  dell’infrazione.

A stabilirlo èstata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7021 del 25 marzo 2011, con la quale èstato rigettato il ricorso presentato da una società  che aveva licenziato un suo dipendente perchèquesti aveva svolto attività  lavorativa per quattro giorni alle dipendenze di un’altra società  durante il periodo di congedo familiare.


In questo caso, infatti, secondo la Corte il licenziamento non èproporzionale alla violazione commessa da lavoratore perchà¨, fermo restando il divieto di svolgere attività  lavorativa durante il periodo di congedo familiare, non si puಠnon considerare le caratteristiche proprie del caso in esame e le circostanze attenuanti a favore del lavoratore.

Secondo la Corte, infatti, occorre considerare l’elemento psicologico, in quanto il lavoratore èstato spinto dalla necessità  di percepire una retribuzione, visto che nell’aspettativa parentale èsclusa; la sporadicità  dell’attività  lavorativa, poichè si tratta di soli quattro giorni su un congedo di be due mesi; e la non violazione dell’obbligo di fedeltà , poichè l’attività  svolta non prevedeva l’utilizzo del bagaglio professionale acquisito con il datore di lavoro.

La Corte di Cassazione, dunque, nel valutare globalmente il comportamento del lavoratore lo ha definito incapace di ledere irreparabilmente il vincolo fiduciario e/o di causare un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali.