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Lavori vietati in gravidanza

Il Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 in materia di tutela e sostegno della maternità  e della paternità  stabilisce che le lavoratrici in gravidanza non possono svolgere determinate mansioni.

L’art. 7 del Decreto, in particolare, stabilisce che èvietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, ovvero quelli che riguardano il trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.


I lavori che rientrano in tali categorie sono quelli indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1026 del 25 novembre 1976 e tra i quali figurano: quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi; i lavori che comportano l’esposizione alle radiazioni ionizzanti; i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse; i lavori di manovalanza pesante; i lavori che comportano una stazione in piedi per pi๠di metà  dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante; i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo; i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni; i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali; i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto.

MODULO ASTENSIONE DAL LAVORO MATERNITà€ A RISCHIO

L’art. 7 al secondo comma stabilisce inoltre che rientrano nella categoria dei lavori pericolosi, faticosi ed insalubri quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro indicati dall’allegato 2 del Decreto legislativo n. 645 del 25 novembre 1996. Tra questi figurano agenti fisici (lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata), agenti biologici (toxoplasma;
virus della rosolia) e agenti chimici (piombo e suoi derivati), mentre per quanto riguarda le condizioni di lavoro risultano vietati i lavori sotterranei di carattere minerario.

Nel caso in cui la lavoratrice svolga una di queste mansioni, dunque, durante il periodo previsto dalla legge deve essere adibita ad altra mansione. Nel caso in cui la nuova mansione prevede una retribuzione inferiore alla lavoratrice deve essere corrisposta la retribuzione che percepiva quando svolgeva la precedente mansione. Nel caso in cui non sia possibile adibire la lavoratrice ad una nuova mansione, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro puಠdisporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo previsto dalla legge.