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Interessi sullo stipendio per pagamento in ritardo

Il lavoratore ha diritto a ricevere lo stipendio nel periodo del mese stabilito dal contratto collettivo nazionale o dalla legge, per cui nel caso in cui il datore di lavoro paghi lo stipendio in ritardo il lavoratore ha diritto al pagamento oltre che dello stipendio anche degli interessi di mora maturati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data in cui lo stipendio sarebbe dovuto essere corrisposto.


Gli interessi vanno calcolati sulla somma lorda e non su quella netta, in virt๠del fatto che il credito che il lavoratore vanta nei confronti del datore di lavoro èuna somma di denaro lorda, sarà  poi il lavoratore a dover pagare al fisco parte di questa.


Il diritto del lavoratore a ricevere gli interessi nasce dal fatto che a causa del ritardo nel pagamento il lavoratore potrebbe a sua volta aver pagato in ritardo i suoi creditori, ad esempio la banca per le rate del mutuo oppure le varie società  per le bollette.

Ai fini dell’individuazione del tasso di interesse legale da applicare in caso di ritardo nel pagamento dello stipendio occorre far riferimento al decreto del 12 dicembre 2007, il quale all’art.1 stabilisce che “la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 3 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2008“.