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Prescrizione ferie e permessi non goduti

Al fine di garantire al lavoratore l’effettiva fruizione delle ferie a lui spettanti, la legge stabilisce il divieto di monetizzare gli eventuali giorni di ferie non goduti, fatta eccezione per l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro.

In altre parole, dunque, il lavoratore ha il diritto di godere delle ferie maturate purchè lo faccia entro i diciotto mesi successivi alla loro maturazione, nel caso in cui non ne usufruisca tali giorni di ferie non possono essere monetizzati e quindi vanno persi.


L’unica eccezione a questa regola, come dicevamo, riguarda l’ipotesi della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero quando il rapporto di lavoro cessa per qualunque causa e il lavoratore ha ancora dei giorni di ferie non goduti e che non sono stati persi in quanto non sono trascorsi diciotto mesi dalla loro maturazione. In questo caso, infatti, il lavoratore ha diritto ad un’indennità  per le ferie non godute e che in genere viene corrisposta con l’ultima busta paga.

[LEGGI] PRESCRIZIONE INDENNITà€ FERIE NON GODUTE

In caso di permessi non goduti, invece, la disciplina cambia in quanto in questo caso la legge prevede la possibilità  di ricevere un’indennità  al posto dell’effettiva fruizione. La monetizzazione di tali permessi, tuttavia, èpossibile solo nel caso in cui il lavoratore non ne abbia fruito alla data del 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione dei permessi stessi.