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Calcolo indennità  di maternità 

Nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro la lavoratrice madre ha diritto ad un’indennità  a carico dell’Inps pari all’80% della sua retribuzione media giornaliera, calcolata dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione percepita nel mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità . Il contratto collettivo nazionale di riferimento puಠpoi prevede l’integrazione da parte del datore di lavoro del restante 20%.

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In tema di calcolo dell’indennità  di maternità  bisogna poi tener conto di alcuni casi particolari. Nel caso di lavoratrici disoccupate o sospese, infatti, si prende come riferimento la retribuzione percepita nel mese precedente la data di cessazione dello svolgimento dell’attività  lavorativa.

Qualora la lavoratrice in stato di gravidanza sia in cassa integrazione guadagni straordinaria, ai fini del calcolo dell’indennità  di maternità  occorre prendere in considerazione la retribuzione media globale giornaliera percepita da una lavoratrice delle sua stessa categoria nel mese precedente a quello in cui ha avuto inizio il congedo di maternità .

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In caso di trasformazione del contratto di lavoro part-time in contratto di lavoro a tempo pieno per un periodo in parte coincidente con il congedo di maternità , la retribuzione da prendere in considerazione non sarà  quella del mese antecedente il congedo ma quella per il tempo pieno che sarebbe spettata alla lavoratrice se avesse svolto normalmente la sua attività  lavorativa.

Nel corso di tale periodo la lavoratrice, oltre all’indennità  di cui abbiamo parlato, ha diritto anche alle mensilità  aggiuntive previste dal contratto di riferimento (tredicesima e quattordicesima), nonchè agli altri trattamenti accessori eventualmente previsti.