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Mansione del lavoratore non connessa al grado di istruzione

Corte-di-cassazione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 9240 del 17 aprile 2013 ha affermato che il conseguimento di una laurea da parte del lavoratore dipendente non obbliga il datore di lavoro ad assegnare mansioni di livello superiore.

Nella sentenza in esame, in particolare, la Suprema Corte ha giudicato il caso di un dipendente che ha agito nei confronti del suo datore di lavoro contestando il mancato riconoscimento di un’adeguata posizione lavorativa, che a suo dire non sarebbe adeguata rispetto alle qualifiche professionali da lui possedute.


Al termine del primo grado di giudizio, il tribunale si era espresso a favore del lavoratore, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno. Tale decisione èstata perಠribaltata dalla Corte d’Appello, contro la cui sentenza il lavoratore ha presentato ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione ha quindi confermato la sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello, in particolare partendo dalla nozione di responsabilità  extracontrattuale ha spiegato che, in tema di prova della colpa della resistente o dell’antigiuridicità  del fatto dalla stessa posta in essere, non rileva la circostanza che il ricorrente sia in possesso di un diploma di laurea.

Il possesso di una laurea non puಠquindi obbligare il datore di lavoro ad assegnare al dipendente mansioni differenti rispetto a quelle contrattualmente previste, pertanto èstata respinta la pretesa avanzata dal lavoratore ricorrente.