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Black list: Malta e Cipro escluse dal 2004

Secondo un’interpretazione dell’Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, nella comunicazione delle operazioni intercorse con aziende residenti in paesi che rientrano nella cosiddetta “black list” vanno esclude quelle intercorse con aziende residenti a Cipro e Malta già  a partire dall’anno di imposta 2004.

La conclusione a cui èarrivata l’Associazione si basa sulla disposizione prevista dall’articolo 110, comma 10 del Tuir, in cui viene stabilito che “non sono ammessi in deduzioni gli oneri relativi a operazioni intercorse tra un’impresa residente in Italia e un’altra fiscalmente domiciliata in Stati o territori black-list non appartenenti all’Ue“.


L’elenco dei paesi black list a cui bisogna far riferimento èquello ricavabile dal dm 23 gennaio 2002, modificato dai successivi dm del 22 marzo 2002 e del 27 luglio 2010. Quest’ultimo, in particolare, ha escluso dalla lista Cipro e Malta alla luce del recepimento del consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’ingresso dei due Stati nell’Ue.

Il decreto, tuttavia, non indica la decorrenza delle modifiche apportate, per cui l’Aide ritiene che, ai fini della verifica del corretto adempimento dichiarativo negli anni precedenti a quello in corso, Cipro e Malta siano da considerare escluse dall’elenco.

La stessa associazione, invece, ritiene che la Corea del Sud sia da considerare esclusa a partire dall’anno di imposta 2010 e quindi a partire da Unico 2011.