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Operazioni escluse dalla black list

Scade oggi la possibilità  di effettuare correzioni black list per evitare sanzioni, tuttavia l’Agenzia delle Entrate con la circolare 2/E del 28 gennaio ha fornito gli ultimi chiarimenti in merito all’obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con aziende residenti in paesi facenti parte della lista nera.

La circolare anzitutto prevede la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo nel caso in cui gli errori commessi nella compilazione vengano sanati entro un anno dall’omissione o dall’errore.


I chiarimenti pi๠importanti previsti dalla circolare prevedono la non obbligatorietà  della comunicazione per determinate fattispecie, ossia: le prestazioni di servizi fruite dal dipendente in trasferta in paesi facenti parte della black list, nel caso in cui si tratti di spese incluse dall’azienda nel costo del personale; le prestazioni di servizi e le cessioni di beni realizzate presso il rappresentante fiscale di un paese black list, nel caso in cui l’operatore economico “rappresentato” non èstabilito in un paese a fiscalità  privilegiata; le cessioni e gli acquisti di beni non soggetti a Iva, anche nel caso in cui siano stati effettuati dalla stabile organizzazione del soggetto residente nei confronti di un operatore localizzato in un paese black list; le cessioni gratuite, realizzate con operatori economici situati in un paese black list di beni il cui costo non superi i 25,82euro e la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività  propria dell’impresa; beni per i quali non èstata operata la detrazione dell’imposta; campioni di modico valore appositamente contrassegnati; le operazioni dei commercianti al dettaglio ed equiparati, nel caso in cui, in base all’articolo 22 del Dpr 633/1972, viene emesso lo scontrino o la ricevuta fiscale anzichèla fattura.