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Uso, abitazione ed enfiteusi

Uso, abitazione ed enfiteusi sono normalmente considerati come i parenti poveri dell’usufrutto: la normativa èmolto simile, tanto che per una serie di aspetti il codice civile compie un apposito rimando alla disciplina dettata in tema di usufrutto.

L’uso e l’abitazione, in particolare, sono davvero delle sotto-categorie dell’usufrutto: la loro peculiarità  dipende dal bene su cui grava il diritto e/o dall’utilizzo che se ne puಠfare.


Se infatti l’usufrutto puಠriguardare qualsiasi bene ed esso puà², salvo limiti largheggianti, essere utilizzato dall’usufruttuario come costui meglio crede, nell’uso il bene puಠessere impiegato esclusivamente e limitatamente a quelli che sono i bisogni espressi dal titolare del diritto e dalla sua famiglia. Non èassolutamente ammesso, percià², dare il bene in affitto o sub-uso a terzi.

Regolamentazione simile èprevista anche per lo sfruttamento del diritto di abitazione, con un’ulteriore limitazione: il bene in oggetto puಠessere esclusivamente una casa. Il diritto esercitato dal titolare consiste pertanto nel viverci insieme alla sua famiglia: nulla di pi๠e nulla di diverso.


Per il resto, la disciplina applicata èla medesima dell’usufrutto in quanto compatibile.
Una dignità  maggiore la possiede invece l’enfiteusi, che costituisce non una sottocategoria bensଠun’alternativa all’usufrutto. Sta di fatto, perà², che l’enfiteusi, un tempo diffusa, èoggi una soluzione molto rara, anche perchè perfino il nome èsconosciuto ai pià¹.

Sotto molti punti di vista, la normativa ha parecchie somiglianze con quella dell’usufrutto. Le principali differenze sono le seguenti: mentre l’usufrutto ègratuito, nell’enfiteusi èdovuto un canone preconcordato al nudo proprietario; l’enfiteuta deve impegnarsi a migliorare il valore del bene (solitamente un terreno), anche mutandone la destinazione economica; se l’usufrutto èsempre a tempo determinato, l’enfiteusi puಠessere costituita anche in perpetuo; l’enfiteusi non puಠmai essere imposta per legge.