Home » Durata tirocinio 18 mesi retroattivo

Durata tirocinio 18 mesi retroattivo

Il Ministero della Giustizia, attraverso apposita circolare datata 4 luglio 2012, in risposta ad un parere in merito alla norma contenuta nell’art 9, comma 6, del D.L. 24/1/2012, convertito con modificazioni dalla L.24/3/2012 N.27, che fissa in 18 mesi la durata massima del tirocinio formativo per l’accesso alle professioni regolamentate, ha affermato che tale disposizione èretroattiva in quanto si applica anche ai tirocini già  iniziati alla data di entrata in vigore della legge.

Il Ministero ha infatti precisato che lo scopo della nuova norma èquello di ampliare fin dal subito la possibilità  di accesso dei giovani al mondo del lavoro, per cui deve intendersi valida anche in relazione ai tirocini già  iniziati.

In caso contrario, ossia nel caso in cui la norma venisse interpretata in maniera tale da escludere i tirocini già  iniziati alla data di entrata in vigore della norma, verrebbe violato l’art. 3 della Costituzione in quanto avrebbe luogo una palese disparità  di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, in quanto verrebbero penalizzati coloro che hanno iniziato la pratica professionale prima dell’entrata in vigore della norma.

La norma, ricordiamo, prevede che il tirocinio non puಠavere una durata superiore ai 18 mesi, inoltre puಠessere svolto in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea. La disposizione non si applica alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.