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Stage senza vincoli di durata e di applicazione

L’articolo 11 del dl n. 138/2011, che ricordiamo aveva posto dei paletti con lo scopo di frenare la pratica di abuso del contratto di stage andando ad imporre dei vincoli di durata e di applicazione, èstato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale per violazione dell’art.117 della Costituzione.

In altre parole, dunque, secondo la Corte, la legge statale in questo caso èandata oltre le sue competenze, invadendo un campo di pertinenza delle Regioni.


La norma dichiarata illegittima, ricordiamo, riformava la disciplina dei cosiddetti tirocini formativi e di orientamento, ovvero quelli finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupazione dei giovani appena usciti dalla scuola attraverso la formazione in ambiente aziendale, prevedendo una durata non superiore a sei mesi, proroghe comprese, e il ricorso unicamente a favore di neodiplomati o neolaureati entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio.

La norma èperಠstata impugnata da alcune regioni italiane (Toscana, Emilia-Romagna, Liguria, Umbria e Sardegna), secondo le quali in essa èchiaramente ravvisabile la violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in quanto l’articolo 11 detta una normativa che entra nella materia della competenza regionale residuale in merito all’istruzione e alla formazione professionale.

Le critiche mosse dalle regioni sono state quindi ritenute fondate dalla Corte Costituzionale, che al contempo ha invece giudicato priva di valenza la tesi difensiva dello Stato, secondo cui l’articolo 11 doveva essere inquadrato tra le sue competenze esclusive in quanto relativo ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.