Diritto di ipoteca

Al pari del pegno, l’ipoteca èun diritto reale di garanzia vantato da un creditore nei confronti di uno o pi๠beni specifici del debitore. L’ipoteca puಠessere costituita esclusivamente sulla proprietà  di beni immobili o beni mobili registrati; èanche possibile ipotecare rendite concesse dallo Stato.

Qualora il bene non sia integralmente di proprietà  del debitore, l’ipoteca sarà  costituita solo sulla quota di riferimento, e l’eventuale vendita forzata riguarderà  solamente la quota ipotecata, senza conseguenze per gli altri comproprietari.

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Diritto di pegno

Il pegno èil diritto reale limitato di garanzia nel quale il debitore consegna uno o pi๠beni mobili non registrati o universalità  di beni mobili ad un suo creditore, che avrà  cosଠmaggiore tutela.

Va notato come il pegno non possa mai riguardare beni mobili registratibeni immobili. Non esistono invece limitazioni di legge a che il pegno sia posto su crediti vantati dal debitore nei confronti di un terzo, sebbene nella pratica sia un’ipotesi molto rara.

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Caratteristiche di pegno e ipoteca

Come diritti reali limitati con funzioni di garanzia, il pegno e l’ipoteca presentano i medesimi connotati tipici di ogni altro diritto reale: l’immediatezza (il diritto si esercita direttamente sul bene senza interposizione di alcuno) e l’assolutezza (esso ègiuridicamente valido e tutelato nei confronti di chiunque).

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Le azioni possessorie

Il possesso non costituisce un diritto reale bensଠuno stato di fatto che riceve particolare attenzione e tutela dal nostro ordinamento. Il possessore di un bene puಠovviamente vantare su di esso un diritto reale, ma non necessariamente.

Le azioni giudiziarie che il possessore puಠesperire vengono chiamate “azioni possessorie”. Naturalmente, se egli èanche proprietario del bene puಠintraprendere contemporaneamente le relative azioni petitorie.

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Costituzione ed estinzione delle servit๠prediali

Le servit๠prediali possono sorgere per vari motivi. Talvolta èla legge stessa ad imporla ai proprietari terrieri, come sul tema delle dettagliate disposizioni sui corsi d’acqua che scorrono lungo fondi privati.

Altre volte, invece, èla volontà  dei soggetti privati a dar vita al diritto reale. Puಠcapitare, infatti, che siano il titolare del fondo servente e di quello dominante a mettersi d’accordo, magari stipulando un contratto scritto; oppure, puಠsorgere per volontà  di un defunto che lo ha stabilito nel suo testamento.

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Servit๠prediali: caratteristiche

Gli antichi romani conoscevano bene le servit๠prediali: non a caso, avevano elaborato una serie di norme in materia che ancora oggi rimangono valide, cosଠcome le relative elaborazioni dottrinali.

Si conferma ancora oggi, ad esempio, che il titolare del fondo servente puಠessere obbligato a sopportare determinati comportamenti messi in atto dal titolare del fondo dominante (“servit๠affermative”) oppure ad astenersi da proprie azioni (“servit๠negative”), ma mai gli si puಠimporre di esercitare date azioni in prima persona (“servitus in faciendo consistere nequit”).

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Servit๠prediali: generalità 

In latino, il termine “praedium” significa “fondo”, inteso come terreno. Il diritto di servit๠prediale, quindi, èuna particolare tipologia di diritto reale limitato che il proprietario di un fondo (“dominante”) impone nei confronti del proprietario di un altro fondo (“servente”).

Le servit๠possono consistere in un’ampia casistica di situazioni, alcune fissate dalla legge e altre sorte per volontà  delle parti interessate (per contratto o testamento) o anche per usucapione.

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Uso, abitazione ed enfiteusi

Uso, abitazione ed enfiteusi sono normalmente considerati come i parenti poveri dell’usufrutto: la normativa èmolto simile, tanto che per una serie di aspetti il codice civile compie un apposito rimando alla disciplina dettata in tema di usufrutto.

L’uso e l’abitazione, in particolare, sono davvero delle sotto-categorie dell’usufrutto: la loro peculiarità  dipende dal bene su cui grava il diritto e/o dall’utilizzo che se ne puಠfare.

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Diritto di superficie

I diritti reali limitati costituiscono l’insieme di diritti reali vantati su un bene di proprietà  altrui.

Si distinguono in diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione e servit๠prediali), i quali consentono di sfruttare il bene altrui nei limiti indicati dal codice civile, e diritti di garanzia (pegno e ipoteca), che attribuiscono una speciale protezione ai creditori del proprietario del bene.

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“Possesso vale titolo” e usucapione

L’articolo 1153 del codice civile stabilisce la regola nota come “possesso vale titolo”: colui che diviene possessore, mediante un titolo idoneo d’acquisizione (compravendita, donazione, successione ecc.) di un bene mobile non registrato da un cedente, che pure non ne aveva diritto, ne diviene comunque e automaticamente proprietario.

àˆ perಠindispensabile che al momento dell’acquisizione (ma non necessariamente in seguito), il cessionario fosse in buona fede: il ricettatore, infatti, non èovviamente tutelato. La buona fede, peraltro, èpresunta, almeno fino a prova contraria.

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Differenze fra possesso e proprietà 

Il possesso èuno stato di fatto, una situazione oggettiva che non corrisponde necessariamente ad un diritto reale.

Le caratteristiche del possesso sono il “corpus possessionis” e l’“animus possidendi”: il primo requisito consiste nella materiale detenzione del bene considerato (elemento oggettivo), mentre il secondo fa riferimento allo stato d’animo del possessore (elemento soggettivo), il quale si ritiene in diritto di utilizzare e godere di quel bene in maniera piena ed esclusiva, come il titolare del diritto di proprietà .

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Comproprietà  e condominio

Succede spesso che pi๠soggetti siano titolari del diritto di proprietà  su uno stesso bene; pi๠correttamente, ognuno di loro èproprietario, in forma esclusiva e indipendente dagli altri, di una quota del complessivo, e sulla propria quota puಠesercitare tutti i poteri che la legge garantisce ai titolari del diritto di proprietà .

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